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Document 62018CJ0393

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018.
    UD contro XB.
    Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre – Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore.
    Causa C-393/18 PPU.

    Causa C‑393/18 PPU

    UD

    contro

    XB

    [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division]

    «Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre – Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 ottobre 2018

    1. Questioni pregiudiziali – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Presupposti – Minore in giovanissima età – Rischio di nuocere irreparabilmente allo sviluppo del minore – Rischio di pregiudicare l’integrazione del minore nel suo eventuale futuro nuovo ambiente familiare e sociale

      (Regolamento di procedura della Corte, art. 107)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Questione volta all’interpretazione della regola di competenza prevista dall’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 – Questione sollevata in merito ad una controversia che implica rapporti tra i giudici di uno Stato membro e quelli di un paese terzo – Inclusione

      (Art. 267 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 8, § 1)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Nozione di residenza abituale del minore – Minore che non è mai stato fisicamente presente nello Stato membro – Mancanza di residenza abituale in tale Stato membro – Parto svoltosi in un paese terzo, in seguito a coercizione esercitata dal padre sulla madre – Trattenimento della madre e del minore nel paese terzo contro la volontà della madre – Lesione dei diritti fondamentali della madre e del minore – Irrilevanza

      (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 8, § 1)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 31‑42)

    3.  L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporle dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel procedimento principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest’ultima e, dall’altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.

      A questo proposito, risulta dal considerando 12 del regolamento n. 2201/2003 che quest’ultimo è stato elaborato con l’obiettivo di rispondere all’interesse superiore del minore, e che esso privilegia, a tal fine, il criterio della vicinanza. Il legislatore ha infatti ritenuto che il giudice geograficamente vicino alla residenza abituale del minore si trovi nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre nell’interesse del minore stesso.

      L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 traduce tale obiettivo attribuendo una competenza generale in materia di responsabilità genitoriale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 52).

      L’importanza accordata dal legislatore dell’Unione alla vicinanza geografica ai fini della determinazione del giudice competente in materia di responsabilità genitoriale risulta anche dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, il quale fonda la competenza di un giudice di uno Stato membro sulla sola presenza del minore, per l’appunto nel caso in cui la residenza di quest’ultimo non abbia potuto essere qualificata come «abituale», ex articolo 8, paragrafo 1, del citato regolamento, in nessuno Stato membro e tale competenza non possa essere stabilita sulla base dell’articolo 12 del medesimo regolamento.

      Così, la Corte ha statuito che il riconoscimento della residenza abituale di un minore in un determinato Stato membro esige, quanto meno, che il minore sia stato fisicamente presente in tale Stato (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 61).

      Risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 45 a 52 della presente sentenza che una presenza fisica nello Stato membro nel quale si suppone che il minore sia integrato è una condizione necessariamente preliminare alla valutazione della stabilità di tale presenza, e che dunque la «residenza abituale», ai sensi del regolamento n. 2201/2003, non può essere fissata in uno Stato membro nel quale il minore non si è mai recato. Tale interpretazione è confortata dal posto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 occupa nell’ambito delle regole di competenza previste da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale.

      (v. punti 48, 49, 51‑54, 70 e dispositivo)

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