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Document 62018CJ0386

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019.
    Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
    Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno.
    Causa C-386/18.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1122

    Causa C‑386/18

    Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA

    contro

    Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    (domanda di pronuncia pregiudiziale
    proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2019

    «Rinvio pregiudiziale – Politica comune della pesca – Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1379/2013 e 508/2014 – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piani di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tali piani – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno»

    1. Pesca – Politica comune della pesca – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piano di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tale piano – Condizioni di ammissibilità delle spese – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Limiti – Mancata previsione, nel diritto nazionale, della facoltà di presentare una domanda di sostegno – Inammissibilità

      (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, artt. 4, § 4, e 65, § 1, e n. 508/2014, art. 66, §§ 1, 2 e 3)

      (v. punti 53‑55, 58, 59, dispositivo 1)

    2. Pesca – Politica comune della pesca – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piano di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tale piano – Diritto incondizionato a un sostegno – Insussistenza

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508/2014, art. 66, §§ 1, 2 e 3)

      (v. punti 61‑65, 67, dispositivo 2)

    3. Pesca – Politica comune della pesca – Organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell’acquacoltura – Piano di produzione e di commercializzazione – Sostegno finanziario per l’elaborazione e l’attuazione di tale piano – Condizioni di ammissibilità delle spese – Concessione di una sovvenzione per una domanda presentata dopo la preparazione e l’attuazione di un tale piano – Ammissibilità

      [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, artt. 2 e 65, § 6, n. 1379/2013, art. 28, e n. 508/2014, art. 66, §§ 1 e 2]

      (v. punti 70‑73, dispositivo 3)

    Sintesi

    Uno Stato membro non può rifiutare di accogliere una domanda di sovvenzione di un’organizzazione di produttori nel settore della pesca in quanto, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto la possibilità di istruirla

    Nella sentenza Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel (C‑386/18), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte ha precisato gli obblighi degli Stati membri in presenza di una domanda di sovvenzione nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), proveniente da un’organizzazione di produttori nel settore della pesca (in prosieguo: l’«organizzazione di produttori»), presentata prima che lo Stato membro abbia previsto la possibilità di istruire una simile domanda e dopo la preparazione e l’attuazione del suo piano di produzione e di commercializzazione.

    Nel caso di specie, il 19 maggio 2015 la PO Texel, un’organizzazione di produttori, ha inviato alle autorità dei Paesi Bassi una domanda di sovvenzione ai fini dell’ammissione al sostegno finanziario previsto dal FEAMP per le spese sostenute per la preparazione e l’attuazione del suo piano di produzione e di commercializzazione 2014. Sebbene la Commissione abbia approvato, il 25 febbraio 2015, il programma operativo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 trasmesso dal Regno dei Paesi Bassi, soltanto il 25 agosto 2016 quest’ultimo ha previsto la possibilità di presentare una domanda di sovvenzione. La domanda della PO Texel è stata respinta in quanto, alla data del deposito della domanda di sovvenzione, il Regno dei Paesi Bassi non aveva ancora previsto la possibilità di presentare una tale domanda e, inoltre, in quanto la PO Texel ha presentato la domanda in parola solo dopo aver attuato il suo piano. Investita della controversia, la Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica (Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in merito agli obblighi degli Stati membri in presenza di una tale domanda di sovvenzione.

    In primo luogo, la Corte ha sottolineato la necessità di fornire alle organizzazioni di produttori il sostegno finanziario necessario per consentire loro di svolgere un ruolo più importante nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla riforma più recente in materia di politica comune della pesca, entrata in vigore il 1o gennaio 2014 ( 1 ). La Corte ha poi considerato che stabilendo, in modo imperativo, all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 508/2014 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento FEAMP») che il FEAMP «sostiene» la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione, il legislatore dell’Unione ha inteso imporre un obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le organizzazioni di produttori possano beneficiare di un sostegno nell’ambito del FEAMP tanto per la preparazione quanto per l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. Per adempiere tale obbligo, gli Stati membri sono tenuti a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, che le organizzazioni di produttori possano presentare le proprie domande di sovvenzioni nell’ambito del FEAMP e adottare misure di attuazione riguardanti l’ammissibilità delle spese e, in particolare, i criteri relativi alla data di inizio dell’ammissibilità di tali spese e al metodo di calcolo dell’importo da concedere a ciascuna di tali organizzazioni.

    A tal riguardo, dato che soltanto il 25 agosto 2016 il Regno dei Paesi Bassi ha previsto una tale possibilità nel proprio ordinamento giuridico interno, la Corte ha considerato che l’inerzia di cui hanno dato prova le autorità dei Paesi Bassi non può rientrare nell’ambito del margine di discrezionalità conferito agli Stati membri per quanto riguarda l’attuazione dei rispettivi programmi operativi. La Corte ha pertanto dichiarato che l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro rifiuti di accogliere una domanda di sovvenzione di un’organizzazione di produttori, relativa alle spese da essa sostenute per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, in quanto, alla data di presentazione di tale domanda, detto Stato non aveva ancora previsto, nel proprio ordinamento giuridico interno, la possibilità di istruire una simile domanda.

    In secondo luogo, per quanto attiene alla questione se l’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento FEAMP conferisca direttamente alle organizzazioni di produttori un diritto a un sostegno finanziario, la Corte ha ricordato che una disposizione di un regolamento dell’Unione può far sorgere diritti in capo ai singoli individui che questi possono far valere in giudizio solo se tale disposizione è chiara, precisa e incondizionata. Orbene, dato il carattere condizionato dell’articolo 66 del regolamento FEAMP, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa non conferisce direttamente un diritto a un sostegno finanziario nell’ambito del FEAMP.

    In terzo luogo, per quanto attiene all’interpretazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013 ( 3 ) (in prosieguo: il «regolamento CSC»), il quale prevede l’impossibilità di beneficiare di un sostegno finanziario qualora un’operazione sia stata completamente attuata prima che la domanda di finanziamento sia stata presentata all’autorità di gestione, la Corte ha osservato che la preparazione e l’attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione devono essere considerate non già come una serie di azioni isolate attuate separatamente, bensì come un’unica azione continua accompagnata da costi operativi continui. Pertanto, la preparazione e l’attuazione di un tale piano non possono essere considerate come «completamente attuate» prima della fine del periodo di programmazione, che si concluderà il 31 dicembre 2020. La Corte ha pertanto dichiarato che l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento CSC deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del FEAMP per la preparazione e l’attuazione di un piano di produzione e di commercializzazione, nel caso in cui la domanda di sovvenzione sia stata presentata dopo la preparazione e l’attuazione di un tale piano.


    ( 1 ) Il legislatore dell’Unione ha sottolineato tale necessità al considerando 7 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 1)

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 149, pag. 1)

    ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320)

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