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Document 62018CJ0342

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019.
    Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. contro Commissione europea.
    Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Norme tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente.
    Causa C-342/18 P.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1043

     Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo / Commissione

    (causa C‑342/18 P) ( 1 )

    «Impugnazione – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 32 – Accesso dei terzi – Articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 – Norme tariffarie – Articolo 36 – Domanda di deroga – Modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL – Autorità nazionale di regolamentazione – Decisione di deroga – Domanda di modifica – Decisione della Commissione europea – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda direttamente la ricorrente»

    1. 

    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Presupposti cumulativi – Irricevibilità del ricorso in caso di mancanza di uno soltanto di tali presupposti

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

    (v. punti 35‑37)

    2. 

    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, rivolta a un’autorità nazionale di regolamentazione, che le impone di rettificare una decisione di deroga alle norme dell’Unione che disciplinano le modalità di gestione di un gasdotto – Discrezionalità dell’autorità nazionale di regolamentazione incaricata della sua esecuzione – Caratterizzazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

    (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73, art. 36)

    (v. punti 38, 39, 42‑54)

    3. 

    Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità

    (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

    (v. punti 62, 63)

    4. 

    Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Potere del Tribunale di statuire immediatamente sull’eccezione d’irricevibilità senza statuire nel merito – Portata del suo potere discrezionale

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130)

    (v. punti 73, 74, 77)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

    3) 

    La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.


    ( 1 ) GU C 276 del 6.8.2018.

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