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Document 62018CJ0302

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019.
    X contro Belgische Staat.
    Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti.
    Causa C-302/18.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:830

    Causa C-302/18

    X

    contro

    Belgische Staat

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen)

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 ottobre 2019

    «Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Risorse stabili, regolari e sufficienti»

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo – Presupposto – Risorse stabili, regolari e sufficienti – Nozione – Risorse messe a disposizione da un terzo – Inclusione – Presupposti

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 12, § 1, a); direttiva del Consiglio 2003/109, art. 12, § 1, a)]

    (v. punti 26-31, 34-36, 40, -44 e dispositivo)

    Sintesi

    Per dimostrare di disporre di risorse stabili, regolari e sufficienti, il richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo può anche avvalersi delle risorse messe a sua disposizione da un terzo.

    Nella sentenza X (C-302/18), pronunciata il 3 ottobre 2019, la Corte ha interpretato la direttiva 2003/109 ( 1 ) nella parte in cui essa prevede che gli Stati membri richiedano al cittadino di un paese terzo, per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, di comprovare che dispone, per sé e per i familiari a carico, di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere all’assistenza sociale dello Stato membro interessato ( 2 ). La Corte ha dichiarato che la nozione di «risorse» non riguarda unicamente le risorse proprie del richiedente lo status di soggiornante di lungo periodo, ma può anche comprendere le risorse che sono messe a disposizione di tale richiedente da un terzo, purché, tenuto conto della situazione individuale del richiedente interessato, esse siano stabili, regolari e sufficienti.

    Tale sentenza s’inserisce nell’ambito di una controversia che oppone X, cittadino camerunese, al Belgische Staat (Stato belga) in merito al rigetto di una domanda di autorizzazione di residenza o di conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Nell'ambito della sua domanda, X aveva menzionato le risorse del fratello e aveva presentato un impegno scritto firmato da quest'ultimo con la precisazione che avrebbe provveduto a che X, e i familiari a suo carico, disponessero di risorse stabili, regolari e sufficienti. La domanda è stata respinta per il motivo che X non dispone di risorse proprie e il semplice fatto che il fratello lo prenda a suo carico non implica che abbia un reddito regolare e stabile.

    La Corte, dopo aver affermato che la nozione di «risorse» di cui alla disposizione in questione, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, ha osservato che la formulazione di detta disposizione non consente, di per sé, di determinare né la natura né la provenienza delle risorse ivi menzionate. Infatti, talune versioni linguistiche della direttiva usano un termine equivalente alla parola «risorse», mentre altre usano termini equivalenti alla nozione di «reddito». Pertanto, la Corte ha proceduto a un'interpretazione fondata tanto sull'obiettivo della direttiva quanto sul contesto in cui s’inserisce la disposizione di cui trattasi e ha concluso, in particolare, che la direttiva non consente, in linea di principio, di stabilire condizioni supplementari relative alla provenienza delle risorse oggetto della disposizione di cui trattasi.

    La Corte ha poi dichiarato che risulta altresì dall'esame del tenore letterale, dell'obiettivo e del contesto della disposizione di cui trattasi della direttiva 2003/109, alla luce delle disposizioni analoghe delle direttive 2004/38 ( 3 ) e 2003/86 ( 4 ), che la provenienza delle risorse di cui a tale prima disposizione non costituisce un criterio determinante per lo Stato membro interessato al fine di verificare se queste ultime siano stabili, regolari e sufficienti. Infatti, anche se hanno una portata diversa, le condizioni relative alle «risorse» di cui alle direttive 2003/109 e 2004/38 possono essere interpretate in modo analogo, nel senso che non escludono che l'interessato possa avvalersi di risorse provenienti da un terzo, suo familiare. Inoltre, dalla direttiva 2003/86 risulta che non è la provenienza delle risorse ad essere decisiva, bensì il loro carattere stabile e sufficiente, tenuto conto della situazione individuale dell'interessato,.

    Infine, la Corte ha aggiunto che spetta all'autorità nazionale competente analizzare se le risorse provenienti da un terzo o da un membro della famiglia del richiedente debbano essere considerate stabili, regolari e sufficienti. A tale riguardo possono essere presi in considerazione il carattere giuridicamente vincolante di un impegno di presa in carico da parte di un terzo o di un familiare del richiedente, i vincoli familiari tra il richiedente e il familiare o i familiari disposti ad occuparsene, nonché la natura e la continuità delle risorse di questi ultimi.


    ( 1 ) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

    ( 2 ) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

    ( 3 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35)

    ( 4 ) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).

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