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Document 62017TJ0578

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 giugno 2019.
    a&o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d'A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH contro Commissione europea.
    Aiuti di Stato – Aiuti al funzionamento – Ostello della gioventù a Berlino – Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione – Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Serie difficoltà.
    Causa T-578/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 giugno 2019 – a&o hostel and hotel Berlino / Commissione

    (causa T‑578/17)

    «Aiuti di Stato – Aiuti al funzionamento – Ostello della gioventù a Berlino – Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione – Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Serie difficoltà»

    1. 

    Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3)

    (v. punto 36)

    2. 

    Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti

    [Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

    (v. punti 37‑54)

    3. 

    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Nozione di serie difficoltà – Natura obiettiva – Sindacato giurisdizionale – Portata

    (Artt. 107, § 1, e 108, §§ 2 e 3, TFUE)

    (v. punti 57‑60)

    4. 

    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova

    (Art. 107, § 3, TFUE)

    (v. punti 63‑67)

    5. 

    Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione – Eccezioni

    [Art. 107, § 3, c), TFUE]

    (v. punti 72‑79)

    6. 

    Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Considerazioni contenute nella decisione della Commissione che non consentono di constatare il carattere incentivante, necessario e proporzionato delle misure statali e di escludere l’alterazione, tramite tali misure, degli scambi tra gli Stati membri

    [Art. 107, § 3, c), TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4, § 3]

    (v. punti 90‑118, 124‑128)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) – Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2017, C 193, pag. 1).

    Dispositivo

    1) 

    La decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) – Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, è annullata.

    2) 

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’a&o hostel and hotel Berlin GmbH.

    3) 

    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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