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Document 62017TJ0578
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 giugno 2019.
a&o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d'A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuti al funzionamento – Ostello della gioventù a Berlino – Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione – Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Serie difficoltà.
Causa T-578/17.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 giugno 2019.
a&o hostel and hotel Berlin GmbH, venant aux droits d'A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuti al funzionamento – Ostello della gioventù a Berlino – Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione – Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Serie difficoltà.
Causa T-578/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 20 giugno 2019 – a&o hostel and hotel Berlino / Commissione
(causa T‑578/17)
«Aiuti di Stato – Aiuti al funzionamento – Ostello della gioventù a Berlino – Utilizzo di un bene immobile pubblico senza pagamento di un canone di locazione – Decisione che dichiara l’eventuale aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Serie difficoltà»
1. |
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Statuto della Corte di giustizia, art. 40, comma 4; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 129 e 142, § 3) (v. punto 36) |
2. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti [Artt. 108, §§ 2 e 3, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)] (v. punti 37‑54) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Nozione di serie difficoltà – Natura obiettiva – Sindacato giurisdizionale – Portata (Artt. 107, § 1, e 108, §§ 2 e 3, TFUE) (v. punti 57‑60) |
4. |
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio in caso di serie difficoltà – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova (Art. 107, § 3, TFUE) (v. punti 63‑67) |
5. |
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione – Eccezioni [Art. 107, § 3, c), TFUE] (v. punti 72‑79) |
6. |
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Difficoltà di valutazione – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Circostanze che attestano l’esistenza di tali difficoltà – Considerazioni contenute nella decisione della Commissione che non consentono di constatare il carattere incentivante, necessario e proporzionato delle misure statali e di escludere l’alterazione, tramite tali misure, degli scambi tra gli Stati membri [Art. 107, § 3, c), TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 4, § 3] (v. punti 90‑118, 124‑128) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017 relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) – Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2017, C 193, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La decisione C(2017) 3220 final della Commissione, del 29 maggio 2017, relativa all’aiuto di Stato SA.43145 (2016/FC) – Germania, riguardante le presunte misure di aiuto di Stato illegittime di natura non fiscale a favore della Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH, è annullata. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’a&o hostel and hotel Berlin GmbH. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |