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Document 62017TJ0480

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2019.
    Repubblica ellenica contro Commissione europea.
    FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Grecia – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Condizionalità – Controllo dei criteri di gestione obbligatori – Analisi dei rischi – Valutazione del danno economico – Obbligo di motivazione – Proporzionalità.
    Causa T-480/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:191

     Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2019 – Grecia / Commissione

    (causa T‑480/17)

    «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Grecia – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Condizionalità – Controllo dei criteri di gestione obbligatori – Analisi dei rischi – Valutazione del danno economico – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

    1. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 22, § 1; regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 26, § 1; direttiva del Consiglio 79/409, art. 5, a), b) e d)]

    (v. punti 36‑39, 45)

    2. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Applicazione in mancanza di informazioni che consentano di valutare con precisione il pregiudizio finanziario causato all’Unione – Presentazione da parte dello Stato membro interessato di un calcolo basato su una comparazione con i risultati di controlli effettuati al di fuori dell’esercizio di cui trattasi – Insufficienza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, §§ 1 e 2)

    (v. punti 48, 97‑99)

    3. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Mancata esecuzione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

    (Regolamento della Commissione n. 1974/2006, allegato II, 5.3.2.1)

    (v. punto 53)

    4. 

    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAGA e dal Feasr

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3)

    (v. punti 57, 76‑78, 134‑136)

    5. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Obbligo incombente alla Commissione di rispondere agli elementi dedotti dallo Stato membro riguardo alle conseguenze finanziarie delle carenze

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52)

    (v. punto 79)

    6. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3)

    (v. punti 80, 120, 137, 146)

    7. 

    Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52)

    (v. punti 156‑158)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisone di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), in quanto impone alla Repubblica ellenica, a seguito dell’indagine recante il riferimento ΧC/2014/002/GR, rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie di un importo complessivo di EUR 1182054,17 a causa di carenze nell’applicazione della condizionalità (FEAGA e FEASR).

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

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