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Document 62017TJ0480
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2019.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Grecia – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Condizionalità – Controllo dei criteri di gestione obbligatori – Analisi dei rischi – Valutazione del danno economico – Obbligo di motivazione – Proporzionalità.
Causa T-480/17.
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2019.
Repubblica ellenica contro Commissione europea.
FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Grecia – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Condizionalità – Controllo dei criteri di gestione obbligatori – Analisi dei rischi – Valutazione del danno economico – Obbligo di motivazione – Proporzionalità.
Causa T-480/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:191
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 marzo 2019 – Grecia / Commissione
(causa T‑480/17)
«FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Grecia – Rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie – Condizionalità – Controllo dei criteri di gestione obbligatori – Analisi dei rischi – Valutazione del danno economico – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»
1. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 73/2009, art. 22, § 1; regolamento della Commissione n. 1122/2009, art. 26, § 1; direttiva del Consiglio 79/409, art. 5, a), b) e d)] (v. punti 36‑39, 45) |
2. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria forfettaria disposta dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Applicazione in mancanza di informazioni che consentano di valutare con precisione il pregiudizio finanziario causato all’Unione – Presentazione da parte dello Stato membro interessato di un calcolo basato su una comparazione con i risultati di controlli effettuati al di fuori dell’esercizio di cui trattasi – Insufficienza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, §§ 1 e 2) (v. punti 48, 97‑99) |
3. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Mancata esecuzione – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Regolamento della Commissione n. 1974/2006, allegato II, 5.3.2.1) (v. punto 53) |
4. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAGA e dal Feasr (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3) (v. punti 57, 76‑78, 134‑136) |
5. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Obbligo incombente alla Commissione di rispondere agli elementi dedotti dallo Stato membro riguardo alle conseguenze finanziarie delle carenze (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52) (v. punto 79) |
6. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Procedura di liquidazione dei conti – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 3) (v. punti 80, 120, 137, 146) |
7. |
Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52) (v. punti 156‑158) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisone di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), in quanto impone alla Repubblica ellenica, a seguito dell’indagine recante il riferimento ΧC/2014/002/GR, rettifiche finanziarie una tantum e forfettarie di un importo complessivo di EUR 1182054,17 a causa di carenze nell’applicazione della condizionalità (FEAGA e FEASR).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |