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Document 62017TJ0341

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022 (Estratti).
British Airways plc contro Commissione europea.
Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito.
Causa T-341/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:182

Causa T341/17

(pubblicazione per estratto)

British Airways plc

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 30 marzo 2022

«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito»

1.      Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 411/2004 – Ambito di applicazione – Collegamenti Unione-paesi terzi e collegamenti SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi – Servizi di trasporto aereo di merci in entrata – Inclusione

[Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; accordo SEE, artt. 53 e 54 e allegato XIII e protocollo 21, quali modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 32, c), e n. 411/2004, artt. 1 e 3]

(v. punti 91‑95)

2.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della Commissione – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Attuazione o effetti qualificati delle pratiche abusive all’interno del SEE – Vie alternative – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile – Portata in presenza di un comportamento avente ad oggetto la restrizione della concorrenza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

(v. punti 97‑99, 111, 113‑122, 127‑129, 134‑142, 145‑147, 156‑161)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 176, 177)

4.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Annullamento per vizio di motivazione rilevato d’ufficio entro i limiti delle conclusioni della ricorrente – Adozione di una nuova decisione che tenga conto delle constatazioni di infrazione non contestate dal dispositivo della sentenza di annullamento nonché di nuove constatazioni – Ammissibilità – Obbligo di motivazione – Portata

(Artt. 101, 263, 264, 266 e 296 TFUE)

(v. punti 204‑209, 222, 232‑236, 239‑246, 254)

5.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento di una decisione della Commissione che constata un’infrazione alle regole di concorrenza – Portata circoscritta secondo i limiti fissati alla controversia dalla ricorrente nelle sue conclusioni – Conseguenza – Limitazione della portata dell’obbligo di adottare misure di esecuzione – Esclusione delle constatazioni estranee all’oggetto della controversia

(Artt. 101, 263, 264 e 266 TFUE)

(v. punti 215‑222)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da misure statali – Esclusione – Portata – Coercizione statale esercitata da un paese terzo – Irrilevanza – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico

(Artt. 101 e 102 TFUE)

(v. punti 263, 265‑269)

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Comportamento anticoncorrenziale autorizzato o incoraggiato dalle autorità pubbliche – Scelta del quantum della riduzione generale adottata a tale titolo – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

(v. punti 326‑330)

8.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Valutazione della pertinenza e della forza probatoria propria dei diversi indizi considerati – Incidenza sulla valutazione complessiva dell’insieme di indizi

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53)

(v. punti 334, 335, 360, 366, 381, 386)

9.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Annullamento parziale di una decisione della Commissione che qualifica diversi comportamenti anticoncorrenziali come un’infrazione unica e continuata e che infligge un’ammenda – Insufficienza degli elementi presi in considerazione per dimostrare la responsabilità dell’impresa ricorrente per una delle componenti dell’infrazione unica e continuata – Assenza di incidenza sulla legittimità della constatazione della partecipazione di tale impresa all’infrazione globale

(Artt. 101 e 264, comma 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8)

(v. punti 387, 467, 468)

10.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto aereo di merci – Intesa relativa a diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci – Presa in considerazione dell’intero importo delle vendite collegate ai servizi di trasporto merci – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53; accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, art. 8; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

(v. punti 393‑401)

11.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Norme sul trattamento favorevole – Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa interessata – Potere discrezionale della Commissione – Criteri – Rispetto del principio di parità di trattamento – Comparabilità delle situazioni

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punti da 20 a 24)

(v. punti 413‑419, 423‑438)

12.    Intese – Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali – Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti

(Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53)

(v. punti 447‑450)

13.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione – Presa in considerazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

(v. punti 479‑485)

Sintesi

La British Airways plc, ricorrente, è una compagnia di trasporto aereo che opera sul mercato del trasporto aereo di merci.

Essa figura tra i 19 destinatari della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 - Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con tale decisione, la Commissione europea ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata a dette disposizioni, con la quale le imprese di cui trattasi avevano coordinato, nel corso di periodi compresi tra il 1999 e il 2006, il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo. Essa ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di importo pari a EUR 104 040 000 per la sua partecipazione a tale infrazione.

Il 7 dicembre 2005 la Commissione aveva ricevuto, ai sensi della sua comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (1), una domanda di immunità presentata dalla Lufthansa e da due delle sue società figlie. Tale domanda menzionava l’esistenza di contatti anticoncorrenziali tra varie imprese operanti sul mercato del trasporto aereo di merci (in prosieguo: i «vettori»), vertenti su diversi elementi costitutivi del prezzo dei servizi forniti nell’ambito di tale mercato, ossia l’introduzione di sovrapprezzi «carburante» e «sicurezza» nonché, in sostanza, il rifiuto di concedere agli spedizionieri sconti su tali sovrapprezzi. Gli elementi raccolti dalla Commissione e le sue indagini l’hanno indotta a trasmettere, il 19 dicembre 2007, una comunicazione degli addebiti a 27 vettori, e successivamente ad adottare, il 9 novembre 2010, nei confronti di 21 vettori, tra cui la ricorrente, una prima decisione (2). Quest’ultima, tuttavia, è stata annullata dal Tribunale, con sentenze del 16 dicembre 2015 (3), entro i limiti delle rispettive conclusioni dirette all’annullamento a tal fine, a causa di contraddizioni inficianti la motivazione di detta decisione.

Ritenendo, in sostanza, che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto trincerandosi dietro il divieto di statuire ultra petita per limitare la portata dell’annullamento che aveva pronunciato in tal modo dopo aver rilevato d’ufficio un vizio di motivazione inficiante la decisione iniziale nel suo complesso, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti. Con sentenza del 14 novembre 2017 (4), la Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto integralmente tale impugnazione in quanto infondata.

Statuendo sul ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata nella parte che la riguarda, il Tribunale accoglie parzialmente le conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata, al pari delle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Più specificamente, esso annulla la decisione impugnata per quanto riguarda la constatazione della partecipazione della ricorrente alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di pagamento, dichiarando tale conclusione non sufficientemente suffragata, e riduce di conseguenza l’importo dell’ammenda in considerazione del carattere limitato della partecipazione della ricorrente all’infrazione. Per contro, chiamato a pronunciarsi sui requisiti derivanti dall’obbligo di adottare le misure di esecuzione richieste a seguito dell’annullamento di una decisione che constata un’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, il Tribunale dichiara che la Commissione ha potuto, senza incorrere nelle censure della ricorrente, infliggere a quest’ultima un’ammenda fondandosi anche sulle constatazioni di infrazione effettuate nel dispositivo della decisione iniziale, poiché non erano state contestate ed erano, pertanto, divenute definitive.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale considera che la Commissione non ha oltrepassato i limiti della propria competenza territoriale nel constatare l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i voli sui collegamenti aerei cosiddetti «in entrata», intesi come i collegamenti in partenza da aeroporti situati in paesi terzi e a destinazione di quelli situati in Stati membri dell’Unione o in altri Stati appartenenti allo Spazio economico europeo che non sono membri dell’Unione, nei limiti temporali definiti nella decisione impugnata.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo, rilevato d’ufficio, vertente su un difetto di competenza della Commissione a constatare e a sanzionare una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti tra la Svizzera, da un lato, e la Norvegia e l’Islanda, dall’altro. Infatti, tale motivo è infondato, in quanto dal dispositivo della decisione impugnata risulta che la Commissione non ha constatato alcuna violazione di tale disposizione su detti collegamenti.

In terzo luogo, il Tribunale esamina le censure della ricorrente dirette a contestare le modalità di esecuzione della sentenza di annullamento che la riguardano. In proposito, il Tribunale ricorda, in particolare, che la portata di una sentenza di annullamento si valuta alla luce dei limiti posti alla controversia dalla ricorrente nelle sue conclusioni. In tali circostanze, il Tribunale conclude che la Commissione ha potuto constatare, senza contraddirsi né venir meno al suo obbligo di adottare le misure di esecuzione richieste relativamente alla ricorrente, che non occorreva riesaminare le constatazioni di infrazioni che non erano state contestate dalla ricorrente e che essa poteva, pertanto, considerare definitive nei confronti di quest’ultima, quand’anche i coautori delle infrazioni di cui trattasi non fossero strettamente gli stessi. Invano quindi la ricorrente censura l’approccio adottato dalla Commissione che ha indotto quest’ultima ad infliggerle un’ammenda non riguardante esclusivamente le constatazioni di infrazioni effettuate nella decisione impugnata. In proposito, il Tribunale precisa inoltre che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’impugnazione da essa proposta al fine di contestare la limitazione, nei suoi confronti, dell’annullamento della decisione impugnata non incide in alcun modo sulla validità dell’approccio così adottato dalla Commissione, dato che tale impugnazione era priva di effetto sospensivo e, in ogni caso, non era idonea ad ampliare la portata delle conclusioni che delimitano l’oggetto della controversia.

In quarto luogo, il Tribunale esamina anche le censure dirette, in sostanza, a contestare le conclusioni tratte dalla Commissione dall’esame dei regimi regolamentari di diversi paesi terzi, nonché il carattere sufficiente dei motivi esposti al riguardo, concludendo che esse non sono fondate. Infatti, anzitutto, il Tribunale dichiara che i principi che disciplinano il motivo di difesa relativo alla coercizione statale si applicano sia alle normative di Stati membri sia a quelle di paesi terzi e che l’onere della prova incombe alla parte che si avvale di tale motivo. La Commissione, poi, ha potuto validamente ritenere che la ricorrente non fosse stata in grado di dimostrare di aver agito sotto la coercizione dei regimi di cui trattasi. Infine, nella misura in cui l’esame di detti regimi l’ha indotta ad ammettere che essi possano aver incentivato i comportamenti illeciti della ricorrente, il che giustificherebbe di riconoscerle il beneficio di circostanze attenuanti applicando una riduzione generale, la Commissione ha debitamente spiegato la scelta del tasso del 15% applicato a tal fine.

In quinto luogo, nella misura in cui la Commissione ha concluso che la ricorrente aveva partecipato ad un’infrazione riguardante il rifiuto di concedere sconti, il Tribunale, per contro, dichiara insufficienti gli elementi di prova su cui la Commissione si è basata per fondare tale conclusione e, di conseguenza, annulla la decisione impugnata nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente a tale componente dell’infrazione.

In sesto luogo, il Tribunale esamina le censure della ricorrente contro la determinazione dell’importo dell’ammenda inflittale dalla Commissione, più in particolare quelle concernenti il calcolo della riduzione concessa in forza del programma di trattamento favorevole. In proposito, esso ricorda che la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 subordina il beneficio di una riduzione dell’ammenda, in particolare, alla produzione di elementi di prova che costituiscano un valore aggiunto significativo, ai fini dell’accertamento dei fatti in questione, rispetto agli elementi già in possesso della Commissione. In esito ad un esame approfondito degli elementi prodotti dalla ricorrente il cui valore, a suo avviso, sarebbe stato ignorato dalla Commissione, il Tribunale constata, al contrario, che la Commissione ha dichiarato l’insufficienza del loro valore aggiunto dopo aver effettuato una giusta valutazione del loro valore rispettivo. In ogni caso, la ricorrente non può utilmente invocare il principio della parità di trattamento per contestare il trattamento più sfavorevole che sostiene di aver subito rispetto a quello applicato ad altri vettori destinatari della decisione impugnata, dato che questi ultimi non si trovavano in una situazione paragonabile alla sua.

In settimo e ultimo luogo, il Tribunale esercita la sua competenza giurisdizionale estesa al merito per statuire sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte. Senza discostarsi dal metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione nella decisione impugnata, esso trae, al riguardo, le conseguenze dell’annullamento parziale della decisione impugnata, nella misura in cui quest’ultima ha riconosciuto la partecipazione della ricorrente alla componente dell’infrazione relativa al rifiuto di concedere sconti. Di conseguenza, l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, fissato in EUR 104 040 000 dalla Commissione, è ridotto a EUR 84 456 000.


1      Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).


2      Decisione C(2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci) (in prosieguo: la «decisione iniziale»).


3      Sentenze del 16 dicembre 2015, Air Canada/Commissione (T‑9/11, non pubblicata, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T‑28/11, non pubblicata, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commissione (T‑36/11, non pubblicata, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commissione (T‑38/11, non pubblicata, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commissione (T‑39/11, non pubblicata, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T‑40/11, non pubblicata, EU:T:2015:986), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo Pte/Commissione (T‑43/11, non pubblicata, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e a./Commissione (T‑46/11, non pubblicata, EU:T:2015:987), British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e a./Commissione (T‑56/11, non pubblicata, EU:T:2015:990), Air France KLM/Commissione (T‑62/11, non pubblicata, EU:T:2015:996), Air France/Commissione (T‑63/11, non pubblicata, EU:T:2015:993) e Martinair Holland/Commissione (T‑67/11, non pubblicata, EU:T:2015:984).


4      Sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C-122/16 P, EU:C:2017:861).

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