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Document 62017TJ0012

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018.
Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contro Commissione europea.
Tutela dei consumatori – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 – Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva “glifosato” – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus.
Causa T-12/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa T‑12/17

Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung

contro

Commissione europea

«Tutela dei consumatori – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1056 – Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva “glifosato” – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 – Provvedimento di portata individuale – Convenzione di Aarhus»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di diniego di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente – Ricorso volto a evitare che si riproduca in futuro un’illegittimità che investe un atto di un’istituzione o di un organo dell’Unione – Conservazione dell’interesse ad agire – Ricevibilità

    [Art. 266, comma 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1]

  2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Irricevibilità – Ricorso dinanzi alla Corte ai sensi del regolamento n. 1367/2006 – Irrilevanza

    (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, art. 12)

  3. Atti delle istituzioni – Regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato» – Atto di portata generale – Assenza di un atto amministrativo che possa costituire l’oggetto di una domanda di riesame interno ai sensi del regolamento n. 1367/2006

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, e n. 1107/2009, artt. 13, § 2, 17, comma 1, e 20; regolamento della Commissione 2016/1056]

  4. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Esame della legittimità di un atto di diritto derivato dell’Unione alla luce delle disposizioni di detta Convenzione – Presupposti

    (Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3)

  5. Accordi internazionali – Accordi dell’Unione – Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) – Effetti – Primato sugli atti di diritto derivato dell’Unione – Interpretazione del diritto derivato alla luce degli accordi internazionali conclusi dall’Unione – Obbligo di interpretazione conforme – Limiti

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, art. 17, e n. 1367/2006, artt. 2, § 1, g), e 10, § 1]

  1.  La parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea al fine di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è, a suo avviso, inficiato si riproduca in futuro. Tuttavia, tale interesse ad agire può esistere solo qualora l’illegittimità fatta valere possa riprodursi in futuro, indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dalla parte ricorrente. Ciò si verifica allorché, nell’ambito di un ricorso diretto contro una decisione di diniego di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente, l’illegittimità fatta valere derivi da un’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, che la Commissione rischia fortemente di reiterare in occasione di una nuova richiesta.

    (v. punti 28, 29)

  2.  Nell’ambito di un ricorso di annullamento, la competenza del giudice dell’Unione è limitata al controllo di legittimità dell’atto impugnato e il Tribunale non può, nell’esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione. Ciò vale anche nel caso di un ricorso diretto contro una decisione di diniego di riesame interno di un atto amministrativo ai sensi del diritto dell’ambiente. Infatti, quando attribuisce al richiedente il diritto di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 12 del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, riguarda unicamente la decisione adottata dalla Commissione in risposta alla richiesta di riesame interno. Sebbene sia insito nella natura di una richiesta di riesame interno di un atto amministrativo che il richiedente contesti la legittimità o la fondatezza dell’atto interessato, ciò non significa che la parte ricorrente sia legittimata a sollevare, nell’ambito del suo ricorso di annullamento diretto contro il diniego di riesame, argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto stesso.

    (v. punti 33, 35)

  3.  Un regolamento di esecuzione recante proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, quale il regolamento di esecuzione 2016/1056, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva «glifosato», deve essere considerato un provvedimento di portata generale e, pertanto, non costituisce un atto amministrativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

    L’oggetto e il contenuto del provvedimento previsto all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non si limitano a conferire al richiedente il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva una tutela contro il rischio che la procedura di rinnovo di cui trattasi sia ritardata per motivi che sfuggono al controllo di detto richiedente. Infatti, un regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 proroga l’approvazione della sostanza attiva di cui trattasi per un certo periodo. Tale misura ha quindi gli stessi effetti di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una determinata sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento oppure di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento.

    (v. punti 57, 58, 65

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 85)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 87)

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