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Document 62017TJ0002

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 maggio 2018.
J-M.-E.V. e hijos, SRL contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASSI – Marchio nazionale denominativo anteriore MASI – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi.
Causa T-2/17.

Court reports – general

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 maggio 2018 –
J-M.-E.V. e hijos / EUIPO – Masi (MASSI)

(causa T‑2/17)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MASSI – Marchio nazionale denominativo anteriore MASI – Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 [divenuti articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001] – Marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi»

1. 

Marchio dell’Unione europea–Rinuncia, decadenza e nullità–Domanda di dichiarazione di nullità–Ricevibilità–Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 56, § 3)

(v. punto 24)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro–Presupposti

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 2, c), e 53, § 1, a)]

(v. punti 40, 75)

3. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile notoriamente conosciuto in uno Stato membro–Rischio di confusione con il marchio anteriore–Marchi denominativi MASSI e MASI

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 2, c)]

(v. punti 43, 76, 77)

4. 

Marchio dell’Unione europea–Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea–Impedimenti alla registrazione relativi–Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà–Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili–Presupposti–Notorietà del marchio nello Stato membro o nell’Unione–Nozione–Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

(v. punti 53, 54)

5. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione–Competenza del Tribunale–Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso–Considerazione, da parte del Tribunale, degli elementi di diritto e di fatto non dedotti già dinanzi agli organi dell’Ufficio–Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 81)

6. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione–Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata–Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)

(v. punto 82)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 (R 793/2015‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Masi e la J‑M.‑E.V. e hijos.

Dispositivo

1) 

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (R 793/2015‑1) è annullata.

2) 

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla J‑M.‑E.V. e hijos, SRL.

3) 

Il sig. Alberto Masi sopporterà le proprie spese.

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