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Document 62017CO0440

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2018.
GS contro Bundeszentralamt für Steuern.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 1, paragrafo 2 – Società controllante – Holding – Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società controllante holding non residente – Esenzione – Frode, evasione e abusi in materia tributaria – Presunzione.
Causa C-440/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 giugno 2018 – GS

(causa C‑440/17) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità diretta – Libertà di stabilimento – Direttiva 2011/96/UE – Articolo 1, paragrafo 2 – Società controllante – Holding – Ritenuta alla fonte su utili distribuiti a una società controllante holding non residente – Esenzione – Frode, evasione e abusi in materia tributaria – Presunzione»

1. 

Ravvicinamento delle legislazioni–Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi–Direttiva 2011/96–Armonizzazione esauriente–Insussistenza–Possibilità di valutare la compatibilità di una normativa nazionale nello stesso settore sulla base del diritto primario

(Direttiva del Consiglio 2011/96, come modificata dalla direttiva 2013/13, art. 1, § 2)

(v. punto 31)

2. 

Ravvicinamento delle legislazioni–Regime fiscale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri diversi–Direttiva 2011/96–Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte degli utili distribuiti alla società capogruppo–Dividendi distribuiti da una società controllata residente a una controllante non residente–Regola generale di esenzione dalla ritenuta alla fonte–Deroga a detta regola generale in caso di abuso o di frode–Partecipazioni nella società controllante detenute da persone cui non spetta siffatta esenzione–Normativa nazionale che esclude in via generale l’esenzione a favore di tali persone–Presunzione assoluta di frode o di abuso–Inammissibilità

(Art. 49 TFUE; direttiva del Consiglio 2011/96, come modificata dalla direttiva 2013/13, art. 1, § 2)

(v. punti 43‑45, 48, 63, 64, 66, 77‑81 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, e l’articolo 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che colpisce con una ritenuta alla fonte dividendi distribuiti da una controllata residente alla sua società controllante non residente, ma che esclude il diritto di quest’ultima di ottenere il rimborso di una siffatta ritenuta alla fonte o l’esenzione dalla stessa, qualora, da un lato, tale società controllante sia partecipata da persone cui non spetterebbe un siffatto rimborso o una siffatta esenzione nel caso in cui avessero percepito direttamente dividendi provenienti da una siffatta controllata e i ricavi lordi conseguiti da detta società controllante nell’esercizio di riferimento non derivino dalla sua attività commerciale e qualora, dall’altro, una delle due condizioni stabilite da tale normativa è soddisfatta, ossia, o non sussistono motivi economici o altri motivi rilevanti che giustifichino l’intervento di tale medesima società controllante, o quest’ultima non partecipa all’attività economica generale tramite un’impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale, senza tener conto delle caratteristiche organizzative, economiche o altrimenti rilevanti delle imprese che hanno legami con la società controllante di cui trattasi.


( 1 ) GU C 374 del 6.11.2017.

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