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Document 62017CO0126

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018.
ERSTE Bank Hungary Zrt contro Orsolya Czakó.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Portata della nozione di “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Invalidità parziale o integrale del contratto.
Causa C-126/17.

Court reports – general

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 22 febbraio 2018 –
ERSTE Bank Hungary

(causa C‑126/17) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori – Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 – Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Portata della nozione di “formulate in modo chiaro e comprensibile” – Invalidità parziale o integrale del contratto»

1. 

Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Ambito di applicazione–Clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto oppure che vertono sul prezzo o remunerazione e sui servizi o beni che devono essere forniti in cambio–Clausola integrata in un contratto di mutuo espresso in valuta estera che impone al consumatore il rimborso del mutuo in tale medesima valuta–Inclusione–Presupposti–Obbligo di soddisfare i requisiti di intelligibilità e trasparenza–Portata

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 4, § 2, e 5)

(v. punto 35, dispositivo 1)

2. 

Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Dichiarazione del carattere abusivo di una clausola–Portata–Normativa nazionale che consente al giudice nazionale, in sede di accertamento della nullità di una clausola abusiva, di sostituire quest’ultima con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva–Ammissibilità–Ammissibilità

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1)

(v. punti 40, 41, dispositivo 2)

Dispositivo

1) 

L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che soddisfano il presupposto secondo cui le clausole contrattuali devono essere formulate in modo chiaro e comprensibile, ai sensi di dette disposizioni, le clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, in uno Stato membro, qualora l’importo di denaro che sarà messo a disposizione di tale consumatore, espresso in valuta estera quale moneta di conto, definita rispetto alla moneta di pagamento, sia chiaramente indicato. Nei limiti in cui la determinazione di detto importo dipende dal tasso di cambio in vigore dalla data di erogazione del mutuo, tale presupposto impone che i metodi di calcolo della somma effettivamente concessa in prestito e il tasso di cambio applicabile siano trasparenti, cosicché un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano, tra cui, in particolare il costo complessivo del suo mutuo.

2) 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un giudice nazionale accerti il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo concluso tra un consumatore e un istituto di credito, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale disposizione non osta a che detto giudice dichiari l’invalidità dell’intero contratto laddove quest’ultimo non possa sussistere una volta eliminate tali clausole.


( 1 ) GU C 221 del 10.7.2017.

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