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Document 62017CO0079

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018.
    Causa promossa da Gmalieva s.r.o. e a.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Monopolio dei giochi d’azzardo in uno Stato membro – Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative.
    Causa C-79/17.

    Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 settembre 2018 – Gmalieva e altri

    (causa C‑79/17) ( 1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Monopolio dei giochi d’azzardo in uno Stato membro – Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative»

    Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale che vieta l’esercizio di slot machines senza la previa autorizzazione delle autorità amministrative – Giustificazione – Limitazione dell’offerta di giochi d’azzardo e lotta alla criminalità – Obbligo di conformarsi ai principi di proporzionalità e di non discriminazione – Presupposti – Effettivo perseguimento di detti obiettivi, in modo coerente e sistematico – Valutazione da parte del giudice nazionale

    (Art. 56 TFUE)

    (v. punti 22‑31 e dispositivo)

    Dispositivo

    Spetta al giudice del rinvio stabilire, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare, nella sentenza del 30 aprile 2014, Pfleger e a. (C‑390/12, EU:C:2014:281), se un regime nazionale di monopolio dei giochi d’azzardo previsto per legge, come quello oggetto del procedimento principale, debba ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, qualora in un procedimento giudiziario nazionale sia stato dichiarato che:

    la dipendenza dal gioco non costituisce un problema sociale che giustifichi un intervento da parte dello Stato;

    i giochi d’azzardo proibiti configurano unicamente illeciti amministrativi e non condotte penalmente rilevanti;

    le entrate statali annuali derivanti dal gioco d’azzardo ammontano a più di 500 milioni di euro all’anno, pari allo 0,4% del bilancio annuale dello Stato; e

    le misure pubblicitarie dei titolari di licenza mirano principalmente ad incitare a partecipare al gioco d’azzardo i soggetti ad esso ancora estranei.


    ( 1 ) GU C 178 del 6.6.2017.

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