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Document 62017CO0036

    Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017.
    Daher Muse Ahmed contro Bundesrepublik Deutschland.
    Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Applicabilità della procedura di ripresa in carico.
    Causa C-36/17.

    Court reports – general

    Causa C‑36/17

    Daher Muse Ahmed

    contro

    Bundesrepublik Deutschland

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Minden)

    «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Applicabilità della procedura di ripresa in carico»

    Massime – Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 5 aprile 2017

    Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedura di ripresa in carico – Ambito di applicazione – Domanda di protezione internazionale presentata dal cittadino di un paese terzo presso uno Stato membro pur beneficiando dello status conferito dalla protezione sussidiaria in un altro Stato membro – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 18, § 1, b) d), e 23, § 1]

    Le disposizioni e i principi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non sono applicabili in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che gli era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

    In proposito, occorre evidenziare che tali norme, aventi lo scopo di organizzare lo svolgimento della procedura di ripresa in carico prevista dal summenzionato regolamento garantendo che una richiesta di ripresa in carico sia formulata entro un termine ragionevole, per loro natura sono applicabili soltanto alle situazioni nelle quali una siffatta procedura, in linea di principio, può essere validamente avviata a norma di detto regolamento. Dall’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che, in simili situazioni, la procedura di ripresa in carico può riguardare soltanto il trasferimento di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del medesimo regolamento. Le ultime tre disposizioni summenzionate riguardano, rispettivamente, un richiedente la cui domanda è in corso d’esame, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda.

    In proposito, occorre certo rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 non precisa se la «domanda» respinta alla quale si fa riferimento sia una domanda di protezione internazionale o una domanda di asilo stricto sensu. Orbene, tale disposizione, qualora dovesse essere interpretata nel senso che rinvia al rigetto di una domanda di asilo, potrebbe eventualmente essere applicata a un cittadino di un paese terzo che benefici dello status concesso dalla protezione sussidiaria, nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, detto status dev’essere concesso soltanto dopo aver stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato. Tuttavia, tale interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 non può essere accolta.

    Di conseguenza, dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, discende che uno Stato membro non può validamente chiedere a un altro Stato membro di riprendere in carico, nel contesto delle procedure definite da tale regolamento, un cittadino di un paese terzo, quale quello di cui al procedimento principale, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale nel primo Stato membro dopo che il secondo Stato membro gli ha concesso il beneficio della protezione sussidiaria.

    (v. punti 25, 27, 28, 30‑32, 41, 42 e dispositivo)

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