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Document 62017CJ0480

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 dicembre 2018.
Frank Montag contro Finanzamt Köln-Mitte.
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Deducibilità dei contributi versati a un ente previdenziale professionale e a un’assicurazione pensionistica privata – Esclusione per i non residenti.
Causa C-480/17.

Court reports – general

Causa C‑480/17

Frank Montag

contro

Finanzamt Köln-Mitte

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln)

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Fiscalità diretta – Imposta sul reddito – Deducibilità dei contributi versati a un ente previdenziale professionale e a un’assicurazione pensionistica privata – Esclusione per i non residenti»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 dicembre 2018

  1. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Deducibilità dei contributi versati a un ente previdenziale professionale e a un’assicurazione pensionistica privata – Esclusione per i contribuenti non residenti – Comparabilità delle situazioni di un contribuente residente e di un contribuente non residente – Criteri – Esistenza o meno di una possibilità di prendere in considerazione la situazione personale e familiare – Spese direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili – Nozione – Spese occasionate dall’attività di cui trattasi e necessarie per il suo esercizio – Inclusione – Spese derivanti dall’attività che ha generato i redditi, ma non necessarie per il suo esercizio – Esclusione

    (Art. 49 TFUE)

  2. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Contribuente non residente assoggettato all’imposta sul reddito nel contesto di un obbligo fiscale limitato di uno Stato membro – Normativa nazionale di tale Stato membro che nega al soggetto passivo la deduzione dei contributi obbligatori versati a un ente previdenziale professionale – Collegamento diretto tra i contributi e l’attività che ha generato il reddito soggetto ad imposta – Inammissibilità fino a concorrenza dell’importo della quota dei redditi assoggettati ad imposta nello Stato membro fonte – Normativa nazionale di detto Stato membro che nega al soggetto passivo la deduzione dei contributi volontari versati a detto ente previdenziale professionale – Ammissibilità – Presupposto dell’imposizione ulteriore delle pensioni versate dall’ente previdenziale – Irrilevanza – Normativa nazionale di detto Stato membro che nega al soggetto passivo la deduzione dei contributi volontari versati nell’ambito di una assicurazione pensionistica privata – Ammissibilità

    (Art. 49 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29‑33)

  2.  L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un contribuente non residente, assoggettato, in tale Stato membro, all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito l’importo dei contributi obbligatori versati a un ente previdenziale professionale, in proporzione alla parte dei redditi soggetti all’imposta in questo Stato membro, quando essi hanno un nesso diretto con l’attività che ha generato tale reddito, mentre un contribuente residente, assoggettato all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale illimitato, può dedurre siffatti contributi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal diritto nazionale.

    L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un contribuente non residente, assoggettato, in tale Stato membro, all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale limitato, non può dedurre dalla base imponibile dell’imposta sul reddito l’importo dei contributi complementari versati a un ente previdenziale professionale e quello dei contributi versati nell’ambito di un’assicurazione pensionistica privata, mentre un contribuente residente, assoggettato all’imposta sul reddito nell’ambito di un obbligo fiscale illimitato, può dedurre siffatti contributi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito, nei limiti previsti dal diritto nazionale.

    (v. punto 62 e dispositivo)

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