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Document 62017CJ0471

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018.
    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Hannover.
    Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 1902 30 10.
    Causa C-471/17.

    Court reports – general

    Causa C‑471/17

    Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

    contro

    Hauptzollamt Hannover

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

    «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Nomenclatura tariffaria e statistica – Classificazione delle merci – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Sottovoce tariffaria 19023010»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 settembre 2018

    Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Tagliatelle (noodle) istantanee fritte – Classificazione nella sottovoce 19023010 della nomenclatura combinata – Criteri – Nozione di paste alimentari «secche»

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 927/2012, allegato I)

    La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella sottovoce 19023010 di quest’ultima piatti a base di tagliatelle istantanee, come quelli di cui al procedimento principale, che sono essenzialmente composti da un blocco di tagliatelle (noodle) precotte e fritte.

    A tal riguardo, si deve rilevare che l’espressione «secche», quale utilizzata nella sottovoce 19023010 della NC, non è definita. Il termine «secche», quale utilizzato nella sottovoce 19023010 della NC, deriva dal verbo «seccare», che significa, segnatamente, «rendere secco» o «divenire secco». Di conseguenza, poiché la fabbricazione di paste alimentari comporta necessariamente, in un primo momento, l’utilizzo di liquido, paste alimentari dalle quali l’umidità è stata estratta nell’iter del processo di produzione al fine di portarle allo stato secco possono, come regola generale, essere considerate paste alimentari secche. Non è per contro determinante, a tal riguardo, il procedimento con cui viene ottenuto siffatto stato. Di conseguenza, dal momento che, al termine del processo di produzione, dette tagliatelle sono state confezionate allo stato secco, le medesime devono essere considerate paste alimentari «secche», ai sensi della sottovoce 19023010 della NC.

    (v. punti 38, 40‑42, 47 e dispositivo)

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