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Document 62017CJ0385

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018.
    Torsten Hein contro Albert Holzkamm GmbH & Co. KG.
    Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative.
    Causa C-385/17.

    Causa C‑385/17

    Torsten Hein

    contro

    Albert Holzkamm GmbH & Co. KG

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeitsgericht Verden)

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018

    1. Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione periodi di disoccupazione parziale ai fini del calcolo della retribuzione versata a titolo di tali ferie – Indennità, per la durata delle ferie annuali minime, inferiore alla retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro – Inammissibilità – Obbligo di interpretare la normativa nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione – Limitazione degli effetti nel tempo di tale sentenza – Insussistenza – Primato dell’interpretazione del diritto dell’Unione sulla tutela del legittimo affidamento dei datori di lavoro

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 31, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, § 1)

    2. Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti

      (Art. 267 TFUE)

    1.  L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell’indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall’esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale, non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo articolo 7, paragrafo 1, un’indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l’indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.

      A tale riguardo, un’estensione dei diritti alle ferie annuali retribuite oltre il minimo richiesto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 o la possibilità di ottenere un diritto a ferie annuali retribuite continuative sono misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti a tale disposizione e, pertanto, non sono disciplinate da quest’ultima. Tali misure non possono servire a compensare l’effetto negativo, per il lavoratore, di una riduzione della retribuzione dovuta per tali ferie, a pena di rimettere in discussione il diritto alle ferie annuali retribuite a titolo di detta disposizione, di cui è parte integrante il diritto per il lavoratore di godere, durante il suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro.

      Occorre ricordare a tale proposito che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenze del 16 marzo 2006, Robinson Steele e a., C‑131/04 e C‑257/04, EU:C:2006:177, punto 49, nonché del 22 maggio 2014, Lock, C‑539/12, EU:C:2014:351, punto 20). Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, come nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.

      Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell’edilizia.

      (v. punti 43, 44, 53, 63, dispositivo 1, 2)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 56, 57)

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