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Document 62017CJ0372

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018.
    Vision Research Europe BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 19 e 8525 80 30 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità.
    Causa C-372/17.

    Causa C‑372/17

    Vision Research Europe BV

    contro

    Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Noord‑Holland)

    «Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Apparecchio con una memoria volatile, cosicché le immagini registrate sono cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Nomenclatura combinata – Sottovoci 85258019 e 85258030 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 – Interpretazione – Validità»

    Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018

    Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Apparecchio che consente la registrazione di immagini nella sua memoria volatile, dalla quale sono poi cancellate quando l’apparecchio è spento o sono scattate nuove immagini – Classificazione nella sottovoce 85258030 della nomenclatura combinata – Applicazione per analogia del regolamento n. 113/2014 – Classificazione della «fotocamera ad alta velocità» nella sottovoce 85258019 della nomenclatura combinata – Invalidità del regolamento

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, sottovoci 85258019 e 85258030; regolamento della Commissione n. 113/2014)

    La sottovoce 85258030 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, deve essere interpretata nel senso che rientra nella stessa un apparecchio, come l’apparecchio in discussione nel procedimento principale, che ha la capacità di catturare un gran numero di immagini fotografiche al secondo e di salvarle nella sua memoria interna volatile, dalla quale sono cancellate quando l’apparecchio è spento e che il regolamento di esecuzione (UE) n. 113/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nei limiti in cui è applicabile per analogia a prodotti che hanno le caratteristiche di tale apparecchio, è invalido.

    Ne consegue che l’elemento determinante che differenzia le fotocamere digitali, di cui alla sottovoce 85258030 della NC, dalle telecamere, di cui alla sottovoce 85258019 della NC, consiste nella capacità delle prime di registrare immagini fisse su una memoria o su un dispositivo di memorizzazione interno.

    Alla luce dell’assenza di precisazioni relative, in particolare, al carattere durevole o meno di una simile memoria interna o di un simile dispositivo di memorizzazione, la registrazione di immagini effettuata dall’apparecchio in discussione su una memoria interna volatile deve quindi essere considerata come una registrazione ai sensi di tali note esplicative, mentre il fatto che le immagini registrate siano cancellate quando l’apparecchio è spento o quando le nuove immagini sono scattate è irrilevante.

    Emerge dalla giurisprudenza della Corte che l’applicazione per analogia di un regolamento di classificazione, come il regolamento di esecuzione n. 113/2014, a prodotti equivalenti a quelli indicati da tale regolamento favorisce un’interpretazione coerente della NC nonché la parità di trattamento degli operatori (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, Anagram International,C‑14/05, EU:C:2006:465, punto 32).

    Orbene, gli apparecchi designati dal regolamento di esecuzione n. 113/2014 sono simili nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive all’apparecchio in discussione nel procedimento principale. Infatti, tali apparecchi, come l’apparecchio di cui si tratta, hanno la capacità di catturare un elevato numero di fotografie digitali al secondo, sono muniti di un sensore CMOS, possiedono una memoria interna volatile le cui immagini scompaiono quando l’apparecchio viene spento e possono essere utilizzati per lo studio di fenomeni ad altissima velocità.

    Ne consegue che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 è applicabile, per analogia, all’apparecchio in discussione nel procedimento principale e che, conseguentemente, occorre esaminarne la validità.

    Dal momento che il regolamento di esecuzione n. 113/2014 esclude, contrariamente a quanto emerge dalla sottovoce 85258030 della NC, gli apparecchi che registrano temporaneamente immagini su una memoria volatile da tale sottovoce e, pertanto, procede alla classificazione della «fotocamera ad alta velocità» nella sottovoce 85258019 della NC, detto regolamento di esecuzione è incompatibile con la portata della sottovoce 85258030 della NC.

    (v. punti 30, 33, 45‑47, 50, 53 e dispositivo)

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