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Document 62017CJ0343

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018.
    Fremoluc NV contro Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e a.
    Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 22 e 24 – Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari – Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno “un forte legame sociale, economico o socio culturale” con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale – Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
    Causa C-343/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑343/17

    Fremoluc NV

    contro

    Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) e altri

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel)

    «Rinvio pregiudiziale – Libertà fondamentali – Articoli 21, 45, 49 e 63 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 22 e 24 – Diritto di prelazione di un’agenzia pubblica su terreni situati nel suo ambito territoriale, al fine di realizzare alloggi popolari – Alloggi assegnati in via prioritaria a privati che hanno “un forte legame sociale, economico o socio culturale” con la parte del territorio corrispondente a tale ambito territoriale – Situazione in cui tutti gli elementi sono circoscritti all’interno di uno Stato membro – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 settembre 2018

    Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Portata dell’obbligo in materia di libertà fondamentali – Questione presentata in relazione ad una controversia circoscritta al territorio di un solo Stato membro – Mancata indicazione dell’elemento di collegamento che rende l’interpretazione richiesta necessaria alla soluzione della controversia – Irricevibilità

    (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)

    La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio), con decisione del 19 maggio 2017, è irricevibile.

    Occorre anzitutto constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, nonché di atti adottati in applicazione di tali disposizioni, in una situazione in cui, come osserva lo stesso giudice del rinvio, tutti gli elementi della controversia principale sono confinati all’interno di un solo Stato membro. Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, tali disposizioni del Trattato FUE, nonché gli atti adottati in applicazione delle medesime, non si applicano a una situazione i cui elementi si collochino tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Libert e a., C‑197/11 e C‑203/11, EU:C:2013:288, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

    Ai punti da 50 a 53 della sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), la Corte ha ricordato le quattro ipotesi in cui, per la soluzione della controversia principale, potrebbe tuttavia essere necessario interpretare le disposizioni dei Trattati relative alle libertà fondamentali, benché tutti gli elementi di tali controversie si collochino all’interno di un solo Stato membro, ipotesi che la inducono a dichiarare ricevibili tali domande di pronuncia pregiudiziale.

    La Corte ha aggiunto che, nel contesto di una situazione come quella di cui al procedimento principale, i cui elementi sono tutti collocati all’interno di un solo Stato membro, spetta al giudice del rinvio indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura di quest’ultima, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia dinanzi ad esso pendente presenti con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali un elemento di collegamento che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia (sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55; dell’8 dicembre 2016, Eurosaneamientos e a., C‑532/15 e C‑538/15, EU:C:2016:932, punto 47, nonché ordinanza del 31 maggio 2018, Bán, C‑24/18, non pubblicata, EU:C:2018:376, punto 18).

    Da tali requisiti risulta che, per dichiarare l’esistenza di un siffatto collegamento, non è sufficiente la semplice affermazione da parte del giudice del rinvio secondo cui non si può escludere che cittadini stabiliti in altri Stati membri siano stati o siano interessati ad avvalersi delle disposizioni dell’Unione relative alle libertà fondamentali per svolgere attività nel territorio dello Stato membro che ha emanato la normativa nazionale in esame e, pertanto, che tale normativa, applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, possa produrre effetti che non si limitano a tale Stato membro.

    Infatti, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve far risultare gli elementi concreti, vale a dire indizi non ipotetici bensì certi, come reclami o ricorsi presentati da operatori stabiliti in altri Stati membri o che coinvolgono cittadini di questi Stati, che consentano di stabilire, in modo positivo, l’esistenza del collegamento richiesto. Più in particolare, il giudice del rinvio non può limitarsi a sottoporre alla Corte elementi che potrebbero consentire di non escludere l’esistenza di un simile collegamento o che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma, al contrario, deve fornire elementi obiettivi e concordanti che permettano alla Corte di verificare l’esistenza di tale collegamento (v., per analogia, sentenze del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C‑318/15, EU:C:2016:747, punti 2022, e del 19 aprile 2018, Oftalma Hospital, C‑65/17, EU:C:2018:263, punti 3940).

    (v. punti 18, 20, 22, 28, 29, 33 e dispositivo)

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