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Document 62017CJ0301

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018.
Commissione europea contro Romania.
Inadempimento di uno Stato – Atto di adesione del 2005 – Obblighi degli Stati aderenti – Ambiente – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettera b) – Discariche di rifiuti – Chiusura dei siti che non hanno ottenuto l’autorizzazione per la discarica – Piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura.
Causa C-301/17.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 ottobre 2018 – Commissione / Romania

(causa C‑301/17) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Atto di adesione del 2005 – Obblighi degli Stati aderenti – Ambiente – Direttiva 1999/31/CE – Articolo 14, lettera b) – Discariche di rifiuti – Chiusura dei siti che non hanno ottenuto l’autorizzazione per la discarica – Piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura»

1. 

Adesione di nuovi Stati membri – Romania – Ambiente – Inesistenza di un termine previsto nell’atto di adesione per la trasposizione della direttiva 1999/31 – Conseguenze – Applicazione immediata e integrale della direttiva

[Atto di adesione del 2005, artt. 52 e 53; direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 14, b) e c), 18 e 19]

(v. punti 23, 25‑27)

2. 

Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto – Termine impartito allo Stato membro – Necessità di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(v. punti 32‑35)

3. 

Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31 – Mancata chiusura dei siti non conformi – Inadempimento

[Direttiva del Consiglio 1999/31, artt. 7, g), 13 e 14, b)]

(v. punti 39, 41, 43, 44, 47)

4. 

Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(v. punto 42)

5. 

Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(v. punto 45)

Dispositivo

1) 

La Romania, non essendosi conformata, per quanto riguarda le 68 discariche di rifiuti in questione, all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell’articolo 7, lettera g), e dell’articolo 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, i siti che non hanno ottenuto, in forza dell’articolo 8 di tale direttiva, l’autorizzazione a continuare a funzionare, non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31, in combinato disposto con l’articolo 13 della stessa.

2) 

La Romania è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 239 del 24.7.2017.

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