This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CJ0240
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018.
E.
Rinvio pregiudiziale – Cittadino di paese terzo il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen – Cittadino in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno – Termine – Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato – Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso.
Causa C-240/17.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018.
E.
Rinvio pregiudiziale – Cittadino di paese terzo il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen – Cittadino in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno – Termine – Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato – Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso.
Causa C-240/17.
Causa C‑240/17
E
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)
«Rinvio pregiudiziale – Cittadino di paese terzo il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen – Cittadino in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno – Termine – Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato – Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso»
Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica di immigrazione–Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare–Decisione di rimpatrio, corredata di un divieto d’ingresso, adottata nei confronti di tale cittadino considerato un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale–Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen–Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen–Cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente–Obbligo per lo Stato autore della segnalazione di consultare lo Stato di rilascio del titolo di soggiorno–Avvio di tale procedura di consultazione, al più tardi, non appena sia stata adottata la decisione di rimpatrio
(Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 25, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica di immigrazione–Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare–Decisione di rimpatrio, corredata di un divieto d’ingresso, adottata nei confronti di tale cittadino considerato un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale–Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen–Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen–Cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente–Obbligo per lo Stato autore della segnalazione di consultare lo Stato di rilascio del titolo di soggiorno–Mancata risposta di tale Stato–Conseguenze
(Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 25, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione–Politica di immigrazione–Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare–Decisione di rimpatrio, corredata di un divieto d’ingresso, adottata nei confronti di tale cittadino considerato un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale–Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen–Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen–Cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente–Obbligo per lo Stato autore della segnalazione di consultare lo Stato di rilascio del titolo di soggiorno–Possibilità per detto cittadino di un paese terzo di far valere tale procedura di consultazione dinanzi al giudice nazionale
(Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, art. 25, § 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)
L’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, dev’essere interpretato nel senso che, se allo Stato contraente che intenda adottare una decisione di rimpatrio, accompagnata da divieto d’ingresso e di soggiorno nello spazio Schengen, nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente, è consentito avviare la procedura di consultazione prevista da detta disposizione anche anteriormente all’adozione della decisione medesima, l’obbligo di avvio di tale procedura sorge, in ogni caso, non appena la sua adozione abbia avuto luogo.
(v. punto 39, dispositivo 1)
L’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che non osta a che venga data esecuzione alla decisione di rimpatrio, accompagnata dal divieto d’ingresso, adottata da uno Stato contraente nei confronti di un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato contraente, pur essendo in corso la procedura di consultazione prevista dalla disposizione medesima, qualora lo Stato contraente autore della segnalazione ritenga detto cittadino una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, ferma restando la facoltà per il cittadino medesimo di far valere i diritti derivanti dal proprio titolo di soggiorno recandosi successivamente nel territorio del secondo Stato contraente. Tuttavia, decorso un termine ragionevole dall’avvio della procedura di consultazione e in assenza di risposta dallo Stato contraente consultato, spetta allo Stato contraente autore della segnalazione procedere al ritiro della segnalazione di non ammissione inserendo, eventualmente, il cittadino medesimo nel proprio elenco nazionale di segnalazione.
(v. punto 55, dispositivo 2)
L’articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen dev’essere interpretato nel senso che il cittadino di un paese terzo, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato contraente, nei confronti del quale in un altro Stato contraente sia stata adottata una decisione di rimpatrio accompagnata da divieto d’ingresso, può far valere dinanzi al giudice nazionale gli effetti giuridici derivanti dalla procedura di consultazione incombente allo Stato contraente autore della segnalazione nonché le esigenze che ne discendono.
A tal riguardo, se è pur vero che tale disposizione disciplina la procedura tra le autorità degli Stati contraenti, resta il fatto che essa può incidere concretamente sui diritti ed interessi dei singoli. Si deve, infatti, rammentare che detta disposizione prevede in termini chiari, precisi ed incondizionati una procedura di consultazione che deve essere obbligatoriamente avviata dallo Stato contraente che intenda vietare l’ingresso nello spazio Schengen ad un cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciatogli da un altro Stato contraente. Peraltro, nel caso in cui il secondo Stato ritenga che il titolo di soggiorno da esso rilasciato debba essere mantenuto, ne risulta per il primo Stato l’obbligo altrettanto chiaro, preciso ed incondizionato di procedere al ritiro della segnalazione ai fini della non ammissione, eventualmente trasformandola in segnalazione nel proprio elenco nazionale.
(v. punti 57, 58, 60, dispositivo 3)