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Document 62017CJ0190

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018.
Lu Zheng contro Ministerio de Economía y Competitividad.
Rinvio pregiudiziale – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata – Obbligo di dichiarazione collegato all’uscita di tale somma dal territorio spagnolo – Sanzioni – Proporzionalità.
Causa C-190/17.

Causa C‑190/17

Lu Zheng

contro

Ministerio de Economía y Competitividad

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid)

«Rinvio pregiudiziale – Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa – Regolamento (CE) n. 1889/2005 – Ambito di applicazione – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Cittadino di un paese terzo che trasporta nei suo bagagli una somma ingente di denaro contante non dichiarata – Obbligo di dichiarazione collegato all’uscita di tale somma dal territorio spagnolo – Sanzioni – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 31 maggio 2018

  1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita dalla stessa–Regolamento n. 1889/2005–Obbligo di dichiarazione–Portata–Possibilità per gli Stati membri di esercitare controlli nazionali sui movimenti di denaro contante all’interno dell’Unione–Ammissibilità

    (Art. 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, artt. 1, § 2, e 3, § 1)

  2. Libera circolazione dei capitali–Restrizioni–Obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di uno Stato membro–Normativa nazionale che prevede, in caso di una violazione di tale obbligo, l’imposizione di un’ammenda che può arrivare fino al doppio dell’importo non dichiarato–Violazione del principio di proporzionalità–Inammissibilità

    (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889/2005, art. 9)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29, 31, 33, 34)

  2.  Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l’inosservanza dell’obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un’ammenda che può arrivare fino al doppio dell’importo non dichiarato.

    A tale proposito, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, anche se, in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alla scelta delle sanzioni da irrogare al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 del regolamento medesimo, un’ammenda il cui importo corrisponda al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50000, inflitta in caso di violazione di tale obbligo, non appare proporzionata, tenuto conto della natura dell’infrazione di cui trattasi. Infatti, la Corte ha ritenuto che un’ammenda del genere ecceda i limiti di quanto è necessario per garantire il rispetto di detto obbligo e assicurare il conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento, poiché la sanzione prevista da tale articolo 9 è intesa non a punire eventuali attività fraudolente o illecite, bensì unicamente la violazione di questo stesso obbligo (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C‑255/14, EU:C:2015:475, punti da 29 a 31).

    Inoltre, anche se tale ammenda è calcolata tenendo conto di talune circostanze aggravanti, a condizione che esse rispettino il principio di proporzionalità, il fatto che il suo importo massimo possa raggiungere il doppio della somma di denaro contante non dichiarata e che, in ogni caso, come nella fattispecie, l’ammenda possa essere fissata a un importo corrispondente a quasi il 100% di tale importo eccede i limiti di quanto è necessario per garantire l’osservanza di un obbligo di dichiarazione.

    (v. punti 43, 45, 46 e dispositivo)

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