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Document 62017CJ0171

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2018.
Commissione europea contro Ungheria.
Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/123/CE – Articoli da 15 a 17 – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Sistema nazionale di pagamento mobile – Monopolio.
Causa C-171/17.

Court reports – general

Causa C‑171/17

Commissione europea

contro

Ungheria

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/123/CE – Articoli da 15 a 17 – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Sistema nazionale di pagamento mobile – Monopolio»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 novembre 2018

  1. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Ambito di applicazione – Servizi di interesse economico generale e monopoli istituiti dopo l’entrata in vigore della direttiva 2006/123 – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 1, §§ 2 e 3)

  2. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Servizi di interesse economico generale – Determinazione – Potere discrezionale degli Stati membri – Portata – Servizio già fornito da operatori presenti sul mercato di cui trattasi – Circostanza insufficiente a dichiarare l’insussistenza di un servizio di interesse economico generale

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, artt. 15, § 4, e 17)

  3. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale riguardante i servizi di interesse economico generale – Esclusione – Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15)

  4. Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123 – Requisiti da valutare – Normativa nazionale che istituisce un sistema nazionale di pagamento mobile obbligatorio gestito da un’impresa pubblica – Ammissibilità – Presupposti – Rispetto dei requisiti di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità – Insussistenza

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 15, §§ 2, d), e 3]

  5. Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa nazionale che istituisce un sistema nazionale di pagamento mobile obbligatorio gestito da un’impresa pubblica – Giustificazione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità – Insussistenza

    (Art. 56 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 41‑43)

  2.  La direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno contiene disposizioni specifiche riguardanti l’applicazione di tali disposizioni ai servizi d’interesse economico generale, vale a dire, da un lato, il suo articolo 15, paragrafo 4, e, dall’altro, il suo articolo 17.

    In tale contesto, gli Stati membri sono legittimati, nel rispetto del diritto dell’Unione, a definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi d’interesse economico generale prendendo in considerazione, in particolare, obiettivi propri della loro politica nazionale. A tale riguardo, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale, il quale può essere messo in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

    Orbene, il solo fatto che un servizio qualificato come servizio d’interesse economico generale da parte di uno Stato membro sia già fornito da taluni operatori presenti sul mercato interessato non è sufficiente a dimostrare che tale qualificazione sia viziata da un manifesto errore di valutazione. Infatti, il fatto che un servizio sia già fornito sul mercato, ma in modo insoddisfacente e a condizioni incompatibili con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato membro interessato, è idoneo a giustificare la qualificazione di tale servizio come servizio d’interesse economico generale.

    (v. punti 47, 49, 55, 56)

  3.  Il paragrafo 4 dell’articolo 15 della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, non esclude automaticamente i servizi d’interesse economico generale dall’ambito di applicazione di tale articolo. Infatti, detto paragrafo 4 prevede che i paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 15 si applichino alla legislazione riguardante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, degli specifici compiti loro affidati.

    Ne consegue che il suddetto articolo 15 non osta a una normativa nazionale che impone un requisito, ai sensi del paragrafo 2, lettera d), a condizione che detto requisito sia necessario per l’esercizio, in condizioni economicamente sostenibili, degli specifici compiti d’interesse pubblico di cui trattasi.

    (v. punti 62, 85)

  4.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, lo Stato membro che introduce e mantiene in vigore un sistema nazionale di pagamento mobile gestito da un’unica impresa, controllata dallo Stato, il cui utilizzo è obbligatorio per il pagamento mobile in vari ambiti d’applicazione, ossia il parcheggio pubblico, la concessione dell’accesso a strade pubbliche a fini di circolazione, il trasporto di persone ad opera di un’impresa statale e gli altri servizi offerti da un organismo statale.

    Infatti, un sistema che riserva l’accesso all’attività di fornitura di servizi di pagamento mobile a un’impresa pubblica attraverso l’istituzione di un monopolio costituisce un requisito, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, del quale gli Stati membri devono verificare la conformità alle condizioni di non discriminazione, necessità e proporzionalità di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della summenzionata direttiva. Orbene, un requisito del genere non è tale da soddisfare la condizione relativa all’assenza di misure meno restrittive per raggiungere l’obiettivo perseguito, dal momento che esistono misure meno vincolanti e restrittive della libertà di stabilimento che consentirebbero di conseguire gli obiettivi invocati, come, ad esempio, un sistema di concessioni fondato su una procedura aperta alla concorrenza. Poiché le condizioni enunciate all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123 sono cumulative, una tale constatazione è sufficiente per accertare l’inosservanza di tale disposizione.

    (v. punti 76, 79, 81‑83, 87, dispositivo 1)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 88‑92, 96, dispositivo 1)

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