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Document 62017CJ0169
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018.
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contro Administración del Estado.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico – Condizioni per l’utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione.
Causa C-169/17.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018.
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino contro Administración del Estado.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico – Condizioni per l’utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione.
Causa C-169/17.
Causa C‑169/17
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
contro
Administración del Estado
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico – Condizioni per l’utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018
Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che riserva determinate denominazioni di vendita alle preparazioni di lombo iberico che soddisfano taluni requisiti – Presenza di una clausola di mutuo riconoscimento dei prodotti di altri Stati membri – Ammissibilità
(Artt. 34 TFUE e 35 TFUE)
Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione dei suini – Direttiva 2008/120 – Condizioni di allevamento – Normativa nazionale che riserva determinate denominazioni di vendita alle preparazioni di lombo iberico che soddisfano taluni requisiti – Condizioni di allevamento più rigorose di quelle previste dalla suddetta direttiva e che hanno come obiettivo il miglioramento della qualità dei prodotti – Normativa che non rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva
[Direttiva del Consiglio 2008/120, artt. 3, § 1, a), e 12]
Gli articoli 34 e 35 TFUE devono essere interpretati nel senso che:
– |
l’articolo 34 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la denominazione di vendita «ibérico de cebo» può essere attribuita esclusivamente a prodotti che soddisfano taluni requisiti imposti da detta normativa nazionale, dal momento che quest’ultima consente l’importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello che ha adottato la suddetta normativa nazionale, recanti le denominazioni previste dalla normativa dello Stato membro di origine, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale; |
– |
l’articolo 35 TFUE non osta a una normativa nazionale quale quella in discussione nel procedimento principale. |
(v. punti 28, 31, dispositivo 1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in combinato disposto con l’articolo 12 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’utilizzo di talune denominazioni di vendita per i prodotti ottenuti dal suino iberico trasformati o commercializzati in Spagna al rispetto, da parte dei produttori, di condizioni di allevamento del suino iberico più rigorose di quelle previste al suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e di un’età minima di macellazione di dieci mesi.
Orbene, si deve rilevare che lo scopo della normativa nazionale di cui al procedimento principale non consiste nella protezione dei suini, bensì nel miglioramento della qualità dei prodotti, di modo che essa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/120.
Tuttavia, aumentando i livelli minimi tanto della superficie del suolo di cui i suini devono disporre quanto dell’età di macellazione, la normativa di cui trattasi non può nuocere al benessere degli animali e non è quindi incompatibile con la suddetta direttiva.
(v. punti 34, 35, 36, dispositivo 2)