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Document 62017CJ0150

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018.
    Unione europea contro Kendrion NV.
    Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di una causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora – Danno non patrimoniale.
    Causa C-150/17 P.

    Causa C‑150/17 P

    Unione europea

    contro

    Kendrion NV

    «Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di una causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora – Danno non patrimoniale»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2018

    1. Unione europea – Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione – Ricorso contro l’Unione inteso a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione – Rappresentanza dell’Unione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea – Proposizione alla Corte di un’impugnazione presentata dall’Unione avverso una sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale – Violazione del diritto a un giudice indipendente e imparziale – Insussistenza

      (Art. 13 TUE; artt. 256, § 1, 268 e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 1)

    2. Unione europea – Rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione – Ricorso contro l’Unione inteso a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa della durata irragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione – Rappresentanza dell’Unione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea – Proposizione alla Corte di un’impugnazione presentata dall’Unione avverso una sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale – Competenza del presidente della Corte a decidere di proporre l’impugnazione

      (Art. 340 TFUE)

    3. Impugnazione – Ricevibilità – Impugnazione proposta dall’Unione europea rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea – Ricevibilità

      (Art. 340, comma 2, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 56)

    4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Onere della prova

      (Art. 340, comma 2, TFUE)

    5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Inosservanza da parte del giudice dell’Unione del termine ragionevole di giudizio in occasione del ricorso di detta impresa – Mancanza di nesso causale diretto

      (Art. 340, comma 2, TFUE)

    6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    7. Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata

      (Statuto della Corte di giustizia, art. 36)

    8. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Nozione – Danno derivante dal pagamento di interessi di mora a causa della violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione – Inclusione – Presupposti

      (Art. 340, comma 2, TFUE)

    9. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova

      (Art. 340, comma 2, TFUE)

    10. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

      (Art. 340, comma 2, TFUE)

    11. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Criteri adottati dal Tribunale per stabilire l’importo del risarcimento concesso per la riparazione di un danno – Controllo da parte della Corte

    1.  Nell’ambito dei ricorsi diretti a ottenere, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione, da parte del Tribunale, del proprio obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole, occorre distinguere tra, da un lato, l’istituzione «Corte di giustizia dell’Unione europea», che, in quanto istituzione dell’Unione, si considera essere all’origine del danno lamentato e possiede quindi la qualità di convenuta in primo grado e, eventualmente, di ricorrente in sede di impugnazione e, dall’altro, il Tribunale e la Corte, che sono gli organi giurisdizionali che la compongono, competenti a conoscere, rispettivamente, di tali ricorsi. Così, la circostanza che una ricorrente in sede di impugnazione sia l’Unione europea, rappresentata dall’istituzione «Corte di giustizia dell’Unione europea», e che, al tempo stesso, l’organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione sia la Corte non deriva da una scelta della ricorrente, ma dalla stretta applicazione delle norme del diritto dell’Unione in materia. Ciò considerato, non si può validamente sostenere che la Corte avrebbe deciso di chiamare se stessa a pronunciarsi sulla causa con un’impugnazione, contrariamente al diritto a un giudice indipendente e imparziale, enunciato all’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

      (v. punti 27, 34, 35)

    2.  La decisione dell’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, di proporre un’impugnazione contro una sentenza emessa dal Tribunale nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni spetta esclusivamente al presidente di tale istituzione, che la rappresenta. Inoltre, dato che il presidente di tale istituzione è anche il presidente della Corte in quanto organo giurisdizionale, investita di una simile impugnazione, egli non interviene nel trattamento giurisdizionale della causa, ed è sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente.

      (v. punto 38)

    3.  Qualora rimanga soccombente nelle sue conclusioni nell’ambito del ricorso di primo grado, l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è legittimata, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, a proporre impugnazione contro la sentenza impugnata. Invero, nessuna disposizione del diritto dell’Unione limita il diritto delle parti a proporre impugnazione laddove ricorrano i presupposti previsti da tale disposizione, anche quando la parte interessata sia l’Unione europea e quest’ultima sia rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione dell’Unione. Una limitazione del genere sarebbe inoltre contraria al principio della parità delle armi.

      A tale riguardo, la circostanza che, in varie sentenze, la Corte abbia ritenuto che il ricorso per risarcimento danni sia una modalità riparatoria effettiva non impedisce affatto alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione che rappresenta l’Unione avverso la quale è proposto in ricorso per risarcimento danni, di impugnare la decisione del Tribunale che decide su tale ricorso, qualora i presupposti enunciati all’articolo 56 dello Statuto della Corte siano soddisfatti, né rende, di conseguenza, irricevibile una simile impugnazione.

      Peraltro, nessuna disposizione di diritto dell’Unione consente di ritenere che il controllo che la Corte è chiamata a esercitare nell’ambito di un’impugnazione proposta dall’Unione europea contro una sentenza del Tribunale pronunciata nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni basato sull’articolo 340, secondo comma, TFUE sia più o meno ampio a seconda dell’istituzione che rappresenta l’Unione.

      (v. punti 39, 41, 43)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 52)

    5.  La circostanza che il giudice dell’Unione abbia commesso una violazione del termine ragionevole di giudizio in cause vertenti sulla legittimità di un’ammenda inflitta dalla Commissione non può essere la causa determinante del danno subito dall’impresa che ha proposto il ricorso per via del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine. Infatti, ciò varrebbe solo nel caso in cui il mantenimento della garanzia bancaria rivestisse carattere obbligatorio, con la conseguenza che l’impresa che avesse proposto ricorso avverso una decisione della Commissione che le infliggeva un’ammenda, e che avesse scelto di costituire una garanzia bancaria al fine di non dare immediata esecuzione a tale decisione, non avrebbe avuto il diritto, prima della data di pronuncia della sentenza nell’ambito di detto ricorso, di pagare tale ammenda e di porre fine alla garanzia bancaria da essa costituita.

      Orbene, così come la costituzione della garanzia bancaria, il mantenimento della stessa rientra nella libera discrezionalità dell’impresa interessata alla luce dei suoi interessi finanziari. Infatti, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impedisce a tale impresa di porre fine, in qualsiasi momento, alla garanzia bancaria che essa ha costituito e di pagare l’ammenda inflitta, quando, alla luce dell’evoluzione delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della costituzione di detta garanzia, detta impresa consideri tale opzione più vantaggiosa per se stessa. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, qualora lo svolgimento del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione induca l’impresa in questione a ritenere che la sentenza sarà pronunciata in data successiva a quella da essa inizialmente preventivata e che, di conseguenza, il costo della garanzia sarà superiore a quello da essa inizialmente previsto, al momento della costituzione di tale garanzia.

      (v. punti 58, 59, 61)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 79, 94)

    7.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 80)

    8.  Qualsiasi danno di cui viene chiesto il risarcimento nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE deve essere reale e certo. In tale contesto, poiché un atto o un’omissione di un’istituzione dell’Unione può dar luogo a determinati costi per l’impresa ma, al tempo stesso, può farle conseguire taluni guadagni, può ritenersi che vi sia un danno, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, solo nel caso in cui la differenza netta tra i costi e i benefici derivanti dalla condotta addebitata a detta istituzione sia negativa.

      Così, nell’ambito di un ricorso con cui si chieda il risarcimento del danno derivante dal pagamento di interessi di mora sull’importo di un’ammenda in considerazione della violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del Tribunale in una causa riguardante la decisione della Commissione che ha inflitto detta ammenda, è solo nel caso in cui, effettivamente, gli interessi decorsi nel periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio siano superiori al vantaggio conseguito dalla ricorrente grazie alla disponibilità, nel corso di tale periodo, della somma pari all’importo dell’ammenda maggiorato degli interessi di mora che può ravvisarsi l’esistenza di un danno reale e certo.

      (v. punti 86-88)

    9.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 89)

    10.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 100, 117, 118)

    11.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 110)

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