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Document 62017CJ0120

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018.
    Administratīvā rajona tiesa contro Ministru kabinets.
    Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di posizione – Tutela del legittimo affidamento.
    Causa C-120/17.

    Court reports – general

    Causa C-120/17

    Administratīvā rajona tiesa

    contro

    Ministru kabinets

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Latvijas Republikas Satversmes tiesa)

    «Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di posizione – Tutela del legittimo affidamento»

    Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 agosto 2018

    1. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamento n. 1257/1999 – Normativa nazionale che permette la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Inammissibilità

      (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999, artt. 10-12)

    2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamento n. 1257/1999 – Normativa nazionale che permette la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione – Tutela del legittimo affidamento

      (Regolamento del Consiglio n. 1257/1999)

    1.  Gli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell’ambito dell’attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento come quello di cui al procedimento principale.

      Infatti, in primo luogo, l’articolo 11 di tale regolamento stabilisce, al suo paragrafo 1, alcune condizioni tutte connesse al soggetto cedente l’azienda agricola.

      In secondo luogo, se l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1257/1999 fissa una durata massima di quindici anni per il versamento dell’aiuto al prepensionamento, esso prevede inoltre una seconda limitazione temporale, vale a dire che tale durata non deve oltrepassare il settantacinquesimo compleanno del cedente l’azienda agricola. In tal modo, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa conferisca un diritto incondizionato al pagamento dell’aiuto per un periodo di quindici anni. In effetti, non solo essa sottolinea il carattere non perenne di tale aiuto, ma implica a fortiori che il decesso del cedente l’azienda agricola interrompe il suo pagamento.

      In terzo luogo, gli obiettivi del regolamento n. 1257/1999 suggeriscono, anch’essi, che l’aiuto al prepensionamento non può essere oggetto di trasmissione mortis causa.

      Infatti, innanzitutto, l’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento fissa una serie di obiettivi alla misura di aiuto al prepensionamento, vale a dire procurare un reddito agli imprenditori agricoli anziani che decidono di cessare l’attività agricola, far subentrare agli imprenditori agricoli anziani altri agricoltori in grado di migliorare, se necessario, l’efficienza economica delle aziende rimaste e di riorientare le superfici agricole verso usi extra agricoli, quando non sia possibile il loro uso agricolo in condizioni soddisfacenti dal punto di vista dell’efficienza economica.

      Inoltre, dall’esistenza di questa serie di obiettivi la Corte ha dedotto che il legislatore dell’Unione aveva voluto incoraggiare il prepensionamento nel settore agricolo al fine di migliorare l’efficienza delle aziende agricole e di fornire un incentivo economico agli agricoltori anziani, per far sì che essi cessassero le loro attività in anticipo e in circostanze nelle quali non lo avrebbero fatto normalmente; l’integrazione della pensione di vecchiaia o il reddito supplementare erano solo una delle conseguenze dell’applicazione del regolamento n. 1257/1999 (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2016, Polonia/Commissione, C‑210/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:529, punto 39).

      Ne consegue che, da una parte, l’aiuto al prepensionamento è concesso al cedente l’azienda agricola a condizioni che gli sono strettamente personali e che, dall’altra parte, la finalità determinante dell’aiuto in oggetto non è quella di integrare il reddito del cedente in questione. Pertanto, in considerazione del suo carattere personale, detto aiuto non può essere trasmesso agli eredi del cedente l’azienda agricola nell’ipotesi in cui quest’ultimo deceda.

      (v. punti 40‑46, disp. 1)

    2.  Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell’aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione europea, ha generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto, e che una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, non ha fatto cessare tale legittimo affidamento.

      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, la legittimità dell’affidamento deve essere riconosciuta quando l’individuo che lo invoca si trova in una particolare situazione, meritevole di tutela, come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

      In effetti, gli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato dell’aiuto al prepensionamento facevano discendere i loro diritti successori dalla normativa nazionale, il cui contenuto era stato approvato dalla decisione della Commissione del 30 luglio 2004, e dalla quale non era ricavabile in modo evidente che, nonostante tale approvazione, tale normativa fosse incompatibile con gli articoli da 10 a 12 del regolamento n. 1257/1999. Inoltre, tali diritti successori erano stati concretizzati nelle convenzioni relative alla concessione di un aiuto al prepensionamento, concluse tra un servizio autorizzato a impegnare la responsabilità dello Stato per la concessione di tale aiuto, vale a dire il Servizio di sostegno alle zone rurali, e gli imprenditori agricoli che avevano trasferito le loro aziende in cambio dell’aiuto al prepensionamento, convenzioni delle quali gli eredi non erano parti. In tali circostanze, il ragionevole affidamento che gli eredi hanno potuto nutrire sulla legittimità dei loro diritti successori è legittimo.

      (v. punti 63‑65, 74, disp. 2)

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