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Document 62017CJ0097

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018.
Commissione europea contro Repubblica di Bulgaria.
Inadempimento di uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU Rila – Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS.
Causa C-97/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑97/17

Commissione europea

contro

Repubblica di Bulgaria

«Inadempimento di uno Stato – Protezione della natura – Direttiva 2009/147/CE – Conservazione degli uccelli selvatici – Zona di protezione speciale (ZPS) – Classificazione come ZPS dei territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di uccelli menzionate nell’allegato I della direttiva 2009/147 – Zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU) – ZICU Rila – Classificazione parziale della ZICU Rila come ZPS»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2018

  1. Ricorso per inadempimento–Procedimento precontenzioso–Diffida–Delimitazione dell’oggetto della lite–Parere motivato–Esposizione particolareggiata degli addebiti

    (Art. 258 TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento–Atto introduttivo del giudizio–Esposizione delle censure e dei motivi–Requisiti di forma–Formulazione non equivoca delle conclusioni

    [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 120, lettera c)]

  3. Ambiente–Conservazione degli uccelli selvatici–Direttiva 2009/147–Scelta e delimitazione di zone di protezione speciale–Potere discrezionale degli Stati membri–Limiti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4, § 1, e allegato I)

  4. Ricorso per inadempimento–Prova dell’inadempimento–Onere incombente alla Commissione–Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento–Valide fonti di informazioni

    (Art. 258 TFUE)

  5. Ambiente–Conservazione degli uccelli selvatici–Direttiva 2009/147–Classificazione come zona di protezione speciale–Obbligo degli Stati membri–Inadempimento–Criteri di valutazione–Considerazione dell’inventario delle zone importanti per la conservazione degli uccelli in Europa–Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/147, art. 4, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18, 19)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 23, 24)

  3.  Il margine di valutazione di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più idonei per la determinazione delle zone di protezione speciale (ZPS) non riguarda l’opportunità di classificare come ZPS i territori che appaiono come i più idonei secondo criteri ornitologici, ma soltanto l’attuazione di tali criteri ai fini dell’identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie elencate nell’allegato I alla direttiva «uccelli». Quindi, da una parte, la decisione relativa alla classificazione e alla delimitazione delle ZPS deve fondarsi esclusivamente sui criteri ornitologici stabiliti dalla direttiva «uccelli». Dall’altra, uno Stato membro non può, sulla base del fatto che dispone di un margine discrezionale per quanto riguarda la scelta delle ZPS, classificare come ZPS siti il cui numero e superficie totale sono manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei siti identificati come i più idonei.

    (v. punti 64‑66)

  4.  Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. Tuttavia tale istituzione, che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro. Allo stesso modo, qualunque documento ufficiale emesso dalle autorità dello Stato membro interessato può essere considerato come una valida fonte di informazioni per l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento di cui all’articolo 258 TFUE.

    (v. punti 69, 70)

  5.  L’aggiornamento dei dati scientifici è necessario per determinare la situazione delle specie più minacciate e di quelle che costituiscono patrimonio comune dell’Unione allo scopo di classificare come zone di protezione speciale (ZPS) i territori maggiormente idonei, e occorre utilizzare i più recenti dati scientifici disponibili entro il termine fissato nel parere motivato. Tuttavia, in assenza di altri dati scientifici aggiornati tali da giustificare una classificazione solo parziale come ZPS di una zona importante per la conservazione degli uccelli (ZICU), la Commissione ha correttamente ritenuto che l’inventario ZICU costituisca il riferimento più aggiornato e preciso che permette di valutare se uno Stato membro abbia classificato un numero e una superficie sufficiente di territori come ZPS ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva «uccelli». Infatti, tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per gli Stati membri interessati, contiene elementi di prova scientifici che consentono di valutare l’osservanza da parte di uno Stato membro del suo obbligo derivante da detta disposizione.

    (v. punti 81, 82)

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