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Document 62017CJ0083

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018.
KP contro LO.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale.
Causa C-83/17.

Court reports – general

Causa C‑83/17

KP

contro

LO

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 giugno 2018

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Portata–Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari–Inclusione

    (Art. 267 TFUE; Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari–Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari–Norme speciali a favore di taluni creditori–Creditore non legittimato a ottenere alimenti ai sensi della legge della sua residenza abituale–Applicazione della legge del foro alla richiesta di tale creditore anche per il periodo precedente al cambiamento dalla sua residenza abituale–Presupposti

    (Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, art. 4, § 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari–Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari–Norme speciali a favore di taluni creditori–Creditore non legittimato a ottenere alimenti ai sensi della legge della sua residenza abituale–Nozione–Creditore che non soddisfa determinati presupposti imposti dalla legge della sua residenza abituale per ottenere alimenti–Inclusione

    (Protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007, art. 4, § 2)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21‑25)

  2.  L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che:

    la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo;

    in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

    Come si evince dall’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, tale disposizione, che consente di applicare la legge del foro anziché la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti, ha un effetto utile solo se tali leggi differiscono l’una dall’altra. Ne consegue che, l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia può avere un effetto utile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la legge del foro – nel caso di specie, la legge austriaca – non coincide, nel periodo per il quale il creditore chiede gli alimenti, con la legge dello Stato di residenza abituale di tale soggetto, nella specie, la legge tedesca.

    È, tuttavia, necessario che la legge del foro di cui a tale disposizione possa applicarsi a una richiesta retroattiva di alimenti. A tale riguardo, si deve rilevare che il mero tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia non consente di determinare con certezza la portata di tale disposizione. Occorre interpretare quest’ultima tenendo conto del sistema delle norme di collegamento istituito dal protocollo dell’Aia e dell’obiettivo di tale protocollo.

    Per quanto riguarda il sistema delle norme di collegamento istituito dal protocollo dell’Aia, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultimo sancisce una norma speciale a favore di taluni creditori che completa la norma generale di cui all’articolo 3 del protocollo.

    Inoltre, come risulta in particolare dalla relazione Bonomi e dagli obiettivi perseguiti dalla Commissione, che ha partecipato attivamente alle negoziazioni per l’adozione del protocollo dell’Aia (v. la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [COM(2005) 649 definitivo]), tale sistema mira a garantire la prevedibilità della legge applicabile, assicurando che la legge designata non sia priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare in questione.

    Tenuto conto del sistema delle norme di collegamento previsto dal protocollo dell’Aia e dell’obiettivo della prevedibilità che esso persegue, come descritti al punto 41 della presente sentenza, occorre ritenere che, se l’applicazione in via subordinata della legge del foro, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, derivasse dalla sola scelta da parte del creditore della sua nuova residenza abituale senza che esista un nesso tra tale legge e la situazione familiare del creditore e del debitore dell’obbligazione alimentare nel periodo al quale tale obbligazione si riferisce, essa non sarebbe conforme né al sistema né all’obiettivo summenzionati.

    (v. punti 29, 33, 34, 37‑39, 41, 46, 51 e dispositivo 1)

  3.  La locuzione «non possa ottenere alimenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.

    (v. punto 59 e dispositivo 2)

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