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Document 62017CJ0046

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018.
    Hubertus John contro Freie Hansestadt Bremen.
    Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia.
    Causa C-46/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C – 46/17

    Hubertus John

    contro

    Freie Hansestadt Bremen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen)

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Clausola 5, punto 1 – Misure di prevenzione del ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni fondate sull’età – Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 febbraio 2018

    1. Politica sociale–Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro–Direttiva 2000/78–Divieto di discriminazione fondata sull’età–Disposizione nazionale che subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età di pensionamento prevista dalla legge al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato–Ammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, § 2)

    2. Politica sociale–Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato–Direttiva 1999/70–Ambito di applicazione–Contratto o rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa o dalle prassi nazionali–Cessazione automatica dei contratti di lavoro al raggiungimento dell’età di pensionamento–Esclusione

      (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato)

    3. Politica sociale–Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato–Direttiva 1999/70–Provvedimenti volti a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato–Ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti–Normativa nazionale che consente il differimento della cessazione del contratto di lavoro stabilita all’età normale di pensionamento per il solo motivo della maturazione, da parte del lavoratore, del diritto alla pensione di vecchiaia–Ammissibilità

      (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1)

    1.  L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa subordina il differimento della data di cessazione di attività dei lavoratori che hanno raggiunto l’età prevista dalla legge per la concessione di una pensione di vecchiaia al consenso accordato dal datore di lavoro per un periodo determinato.

      Secondo il governo tedesco, con l’adozione della disposizione controversa il legislatore nazionale ha inteso istituire, conformemente alle istanze delle parti sociali, un’opzione flessibile e giuridicamente sicura per mantenere, in caso di necessità e a determinate condizioni, un rapporto di lavoro oltre il normale limite di età pensionabile.

      Tale interpretazione non è contraddetta dal giudice del rinvio, secondo il quale la disposizione controversa può essere intesa come una deroga al principio della cessazione automatica del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età normale di pensionamento. Infatti, diversamente dai lavoratori più giovani, il lavoratore che raggiunge l’età normale di pensionamento può vedersi offrire la scelta tra prorogare il rapporto di lavoro e abbandonare completamente la vita lavorativa.

      La circostanza che le parti del contratto di lavoro in questione possano differire la data di cessazione del rapporto di lavoro a più riprese, senza condizioni né limiti di tempo, non può rimettere in discussione tale constatazione. Al contrario, simili elementi sono tali da rafforzare il carattere favorevole o vantaggioso della disposizione in parola, nei limiti in cui costituiscono modalità per la prosecuzione di un rapporto di lavoro, che non può comunque avvenire senza accordo, in corso di rapporto, tra le due parti contrattuali.

      (v. punti 28‑30, 33, dispositivo 1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 37, 42‑44)

    3.  La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, nella parte in cui essa, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte – mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro – la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell’età normale di pensionamento, e ciò per il solo motivo che il lavoratore, con il raggiungimento della suddetta età, ha diritto alla pensione di vecchiaia.

      Nel caso di specie, va osservato che la nozione di «ragioni oggettive» di cui alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, idonee a giustificare, in un simile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük,C‑586/10, EU:C:2012:39, punto 27).

      A tal proposito si deve rilevare che, secondo il giudice del rinvio, un lavoratore che ha raggiunto il limite di età per percepire una pensione di vecchiaia a norma di legge si distingue da altri lavoratori non soltanto rispetto alla protezione sociale riconosciutagli, ma anche per il fatto che – di norma – egli si trova alla fine della sua vita professionale e, di conseguenza, rispetto alla previsione di una durata determinata del proprio contratto, non è posto dinnanzi all’alternativa di beneficiare di un contratto a tempo indeterminato.

      Inoltre, come già rilevato al punto 29 della presente sentenza, la disposizione controversa può essere intesa come una deroga al principio della cessazione automatica del rapporto di lavoro quando il lavoratore abbia raggiunto l’età normale di pensionamento.

      Risulta, peraltro, dal fascicolo di cui dispone la Corte che, in forza di tale disposizione, il differimento della data di cessazione del rapporto di lavoro presuppone l’effettiva conclusione di un accordo concluso nel corso di tale rapporto di lavoro, secondo cui il rapporto di lavoro esistente viene proseguito senza alcuna interruzione temporale, e in virtù del quale le condizioni contrattuali non subiscono, per il resto, alcuna modifica. Simili limitazioni conferiscono al lavoratore interessato la garanzia di mantenere le condizioni contrattuali iniziali, pur conservando il diritto di percepire una pensione di vecchiaia.

      (v. punti 53‑57, dispositivo 2)

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