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Document 62017CJ0045

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 gennaio 2018.
Frédéric Jahin contro Ministre de l'Économie et des Finances e Ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – Esenzione per i cittadini dell’Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione.
Causa C-45/17.

Causa C – 45/17

Frédéric Jahin

contro

Ministre de l’Économie et des Finances
e
Ministre des Affaires sociales et de la Santé

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Prelievi sui redditi da capitale che partecipano al finanziamento della previdenza sociale di uno Stato membro – Esenzione per i cittadini dell’Unione europea iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro – Persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo – Differenza di trattamento – Restrizione – Giustificazione»

Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 18 gennaio 2018

  1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Disposizioni del Trattato–Ambito di applicazione–Movimenti di capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE–Nozione–Prelievi vertenti su redditi da beni immobili e su una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile percepiti in uno Stato membro da un cittadino di tale Stato residente in uno Stato terzo–Inclusione

    (Art. 63 TFUE)

  2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti–Restrizioni–Normativa tributaria–Prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale di uno Stato membro–Esenzione per i cittadini dell’Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale–Differenza di trattamento fra tali cittadini e le persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo–Situazioni non comparabili–Ammissibilità

    (Artt. 63 TFUE e 65 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 11)

  1.  Innanzitutto, si deve rammentare che l’articolo 63 TFUE attua la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, da un lato, e gli Stati membri e i paesi terzi, dall’altro.

    Ne discende che l’ambito di applicazione territoriale della libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE non si limita ai movimenti di capitali tra Stati membri, ma si estende altresì a movimenti siffatti tra Stati membri e Stati terzi.

    Per quanto attiene all’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 63 TFUE, se è vero che il Trattato FUE non definisce la nozione di «movimenti di capitali», da una giurisprudenza costante della Corte emerge tuttavia che siffatti movimenti, ai sensi di tale articolo, comprendono, tra l’altro, le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2001, Stefan, C‑464/98, EU:C:2001:9, punto 5; del 5 marzo 2002, Reisch e a., C‑515/99, da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, EU:C:2002:135, punto 30, nonché dell’8 settembre 2005, Blanckaert, C‑512/03, EU:C:2005:516, punto 35).

    Da quanto precede discende che prelievi, come quelli effettuati in forza della legislazione nazionale di cui al procedimento principale, nella misura in cui vertono su redditi da beni immobili e su una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile percepiti in uno Stato membro da una persona fisica che possiede la cittadinanza di tale Stato, ma risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, rientrano nella nozione di «movimenti di capitali», ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

    (v. punti 19, 21‑23)

  2.  Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla legislazione di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, è assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest’ultimo, mentre un cittadino dell’Unione che rientra in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne è esonerato per via del principio dell’unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in forza dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

    Tale principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira, per quanto riguarda i cittadini dell’Unione che si spostano all’interno dell’Unione, a evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e a eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C‑623/13, EU:C:2015:123, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    Da quanto precede risulta che esiste una differenza oggettiva tra, da un lato, la situazione di un cittadino dello Stato membro interessato che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e, dall’altro, la situazione di un cittadino dell’Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro, nei limiti in cui solo quest’ultimo può beneficiare del principio dell’unicità della legislazione in materia di previdenza sociale, di cui all’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, a motivo del suo spostamento all’interno dell’Unione.

    Ne consegue che una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, può essere giustificata, rispetto all’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dalla differenza di situazione oggettiva esistente tra una persona fisica, cittadina di uno Stato membro, ma residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritta a un regime previdenziale, e un cittadino dell’Unione residente e iscritto a un regime previdenziale in un altro Stato membro.

    Orbene, poiché il Trattato FUE non contiene alcuna disposizione che estenda la libera circolazione dei lavoratori alle persone che migrano in uno Stato terzo, occorre evitare che l’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, diversi dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera, consenta a persone che non ricadano all’interno della sfera di applicazione territoriale della libera circolazione dei lavoratori di giovarsi di quest’ultima (v. sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11, EU:C:2012:707, punto 100).

    (v. punti 41, 42, 44, 46, 47 e dispositivo)

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