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Document 62017CJ0026

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018.
    Birkenstock Sales GmbH contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
    Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Motivo di superficie.
    Causa C-26/17 P.

    Causa C‑26/17 P

    Birkenstock Sales GmbH

    contro

    Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale riguardante l’Unione europea – Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Motivo di superficie»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 settembre 2018

    1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

    3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

    4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo consistente nella rappresentazione bidimensionale di un prodotto – Carattere distintivo – Criteri di valutazione

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

    5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi privi di carattere distintivo – Marchio figurativo che rappresenta un motivo di linee ondulate incrociate

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)]

    6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

      [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 29)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 31)

    3.  I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Inoltre, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è infatti abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo.

      Ciò premesso, solo un marchio il quale si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore interessato e, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea.

      (v. punti 32, 33)

    4.  Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall’aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale di detto prodotto, o quando il marchio richiesto è un segno costituito da un motivo applicato alla superficie di un prodotto. Infatti, in questi due casi, il marchio non è costituito neanch’esso da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue.

      Detta giurisprudenza è parimenti applicabile quando solo una parte del prodotto designato è rappresentata da un marchio.

      (v. punti 34, 35)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 38‑44)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 80)

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