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Document 62016TO0170

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell'11 ottobre 2017.
Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro – Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno – Esecuzione della decisione – Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari – Assenza di presa di posizione della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità.
Causa T-170/16.

Causa T‑170/16

Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Vantaggi fiscali concessi da un ente territoriale di uno Stato membro – Regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato interno – Esecuzione della decisione – Obbligo di verificare la situazione individuale dei beneficiari – Assenza di presa di posizione della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) dell’11 ottobre 2017

  1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto – Considerazione della percezione dell’atto da parte dei suoi destinatari – Esclusione

    (Art. 263, comma 1, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità

    (Artt. 107, § 3, TFUE e 108 TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Obbligo – Difficoltà di esecuzione – Prese di posizione della Commissione quanto alle misure di esecuzione proposte dallo Stato membro – Natura cogente – Insussistenza

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  4. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Considerazione della forma dell’atto – Limiti

    (Art. 263, comma 1, TFUE)

  1.  Per stabilire se un atto produca effetti giuridici obbligatori ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, occorre tener conto della sostanza di tale atto. L’esistenza di tali effetti deve essere stabilita sulla base della sostanza dell’atto interessato e non può essere basata su altri elementi, in particolare sulla percezione che potrebbero averne i suoi destinatari. Per sua natura, una siffatta percezione presenta infatti una natura soggettiva. Orbene, i requisiti per l’ammissibilità di un ricorso non possono dipendere da elementi che possono variare a seconda delle autorità, delle imprese o dei singoli.

    (v. punti 68, 114, 115)

  2.  Qualora la Commissione si trovi in presenza di un regime di aiuti, la stessa non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. Essa può pronunciarsi sulle caratteristiche generali del regime in questione senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione. Quando la Commissione si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti, lo dichiara incompatibile con il mercato interno ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spetta poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero.

    (v. punti 70, 71)

  3.  Se uno Stato membro, nell’esecuzione di una decisione in materia di aiuti di Stato, incontra difficoltà impreviste e imprevedibili, esso deve rivolgersi alla Commissione. Le lettere della Commissione indirizzate alle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione di una decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e che ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da recuperare, sono prive di qualsiasi valore obbligatorio. In un siffatto contesto, la Commissione si limita ad esprimere la propria opinione circa il carattere accettabile delle misure di esecuzione proposte dallo Stato membro interessato dal punto di vista del diritto dell’Unione, alla luce delle difficoltà incontrate da quest’ultimo.

    (v. punti 72, 74, 75)

  4.  La forma in cui si adotta un atto è, in linea di massima, irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento. Si mira, appunto, ad evitare che la veste formale o la denominazione assegnate ad un atto dal suo autore possano avere come effetto di preservare l’atto medesimo da un ricorso di annullamento, nonostante il fatto che esso, in realtà, produca effetti giuridici. Tuttavia, la forma di un atto può essere presa in considerazione qualora possa contribuire a identificarne la natura.

    A tale riguardo, nel caso di un atto sotto forma di lettera non datata, non firmata e non contenente l’intestazione della Commissione, quest’ultimo si presenta come un documento informale che non riveste le forme generalmente utilizzate da un’istituzione per adottare un atto avente per effetto o per oggetto la produzione di effetti giuridici. L’assenza di effetti giuridici obbligatori prodotti dall’atto impugnato, che deriva dalla sua sostanza, è confermata dalla forma in cui esso è stato adottato.

    (v. punti 85‑89, 92)

Sus