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Document 62016TJ0742

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 maggio 2017.
    CW contro Parlamento europeo.
    Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello statuto – Obbligo di assistenza – Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Articolo 24 dello statuto – Richiesta di assistenza – Rigetto – Decisione di rigetto del reclamo – Contenuto autonomo – Carattere prematuro del reclamo – Insussistenza – Ruolo e poteri del comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Consultazione facoltativa da parte del funzionario – Responsabilità extracontrattuale.
    Causa T-742/16 RENV.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 maggio 2017 –
    CW / Parlamento

    (causa T‑742/16 RENV)

    «Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello statuto – Obbligo di assistenza – Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Articolo 24 dello statuto – Richiesta di assistenza – Rigetto – Decisione di rigetto del reclamo – Contenuto autonomo – Carattere prematuro del reclamo – Insussistenza – Ruolo e poteri del comitato consultivo sulle molestie morali e relativa prevenzione sul luogo di lavoro – Consultazione facoltativa da parte del funzionario – Responsabilità extracontrattuale»

    1. 

    Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Natura del procedimento – Oggetto – Riesame della decisione contestata

    (Statuto dei funzionari, art. 90)

    (v. punto 52)

    2. 

    Funzionari – Obbligo di assistenza dell’amministrazione – Attuazione in materia di molestie psicologiche – Obbligo dell’interessato di adire preventivamente il comitato consultivo sulle molestie psicologiche prima di presentare una richiesta di assistenza o un reclamo – Insussistenza – Rigetto di un reclamo in quanto prematuro per mancata consultazione di detto comitato – Inammissibilità

    (Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 24 e 90)

    (v. punti 54, 55)

    3. 

    Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetto – Annullamento della decisione di rigetto di un reclamo avverso una decisione di diniego di assistenza – Irrilevanza ai fini della legittimità della decisione di diniego di assistenza in ragione del suo carattere autonomo a causa del ricorso da parte dell’amministrazione ad un ragionamento differente – Conseguenze – Necessità che tale decisione sia nuovamente oggetto di un procedimento precontenzioso entro un termine decorrente dalla data di pronuncia della sentenza di annullamento

    (Artt. 266 TFUE e 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 90)

    (v. punti 58-61)

    4. 

    Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

    (Statuto dei funzionari, art. 91)

    (v. punto 64)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da una parte, all’annullamento della decisione del Parlamento dell’8 aprile 2013 recante rigetto della richiesta di assistenza presentata dalla ricorrente relativamente alle asserite molestie psicologiche di cui si riteneva vittima per fatto dei suoi superiori gerarchici, nonché all’annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento del 23 ottobre 2013 recante rigetto del suo reclamo del 9 luglio 2013 e, dall’altra, a ottenere un risarcimento dei danni che ella avrebbe subito.

    Dispositivo

    1) 

    La decisione del 23 ottobre 2013 del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, del reclamo di CW del 9 luglio 2013 è annullata.

    2) 

    La domanda di annullamento della decisione del Parlamento, dell’8 aprile 2013, recante rigetto della richiesta di assistenza presentata da CW, è respinta in quanto irricevibile.

    3) 

    Il Parlamento è condannato a versare a CW, a titolo di risarcimento del danno morale subito, un importo pari a EUR 2000 oltre a interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) per le principali operazioni di rifinanziamento.

    4) 

    La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto.

    5) 

    Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da CW nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea per il ricorso nella causa F‑124/13, nell’ambito del procedimento d’impugnazione nella causa T‑309/15 P e nell’ambito del presente procedimento di rinvio nella causa T‑742/16 RENV.

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