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Document 62016TJ0585

    Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2017.
    Carina Skareby contro Servizio europeo per l'azione esterna.
    Funzione pubblica – Funzionari – Libertà di espressione – Dovere di lealtà – Grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione – Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo – Invito a modificare il testo – Articolo 17 bis dello Statuto – Oggetto del ricorso – Decisione di rigetto del reclamo amministrativo.
    Causa T-585/16.

    Causa T‑585/16

    Carina Skareby

    contro

    Servizio europeo per l’azione esterna

    «Funzione pubblica – Funzionari – Libertà di espressione – Dovere di lealtà – Grave pregiudizio agli interessi legittimi dell’Unione – Diniego di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo – Invito a modificare il testo – Articolo 17 bis dello Statuto – Oggetto del ricorso – Decisione di rigetto del reclamo amministrativo»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 settembre 2017

    1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione priva di natura confermativa

      (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    2. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Considerazione della motivazione che vi compare

      (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2)

    3. Funzionari – Diritti ed obblighi – Dovere di lealtà – Nozione – Portata – Pubblicazione non autorizzata di un articolo che suggerisce il ricorrere di un comportamento integrante molestie tenuto dalla gerarchia – Violazione

      (Statuto dei funzionari, artt. 11, 12, 12 ter e 17 bis, § 1)

    4. Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Esercizio – Limiti – Tutela dei diritti altrui – Rapporto di fiducia tra un’istituzione e i suoi funzionari

      (Statuto dei funzionari, artt. 11, 12 e 17 bis)

    5. Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Domanda di autorizzazione alla pubblicazione – Ponderazione della libertà di espressione del funzionario e della gravità del pregiudizio agli interessi dell’Unione derivante dalla pubblicazione

      (Statuto dei funzionari, art. 17 bis, § 2)

    6. Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Domanda di autorizzazione alla pubblicazione – Pubblicazione che può compromettere gravemente gli interessi dell’Unione – Nozione – Testo idoneo a ledere gravemente l’immagine e la dignità delle istituzioni europee – Inclusione

      (Statuto dei funzionari, art. 17 bis, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 18)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 19)

    3.  L’articolo 17 bis, paragrafo 1, dello Statuto, secondo il quale il funzionario ha diritto alla libertà di espressione nel rispetto dell’obbligo di lealtà e imparzialità costituisce, così come gli articoli 11, 12 e 12 ter, dello Statuto, una delle espressioni specifiche dell’obbligo di lealtà imposto a tutti i funzionari. In forza di tale dovere, il funzionario deve in particolare astenersi da condotte che attentino alla dignità e al rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità.

      Inoltre, un funzionario non potrebbe violare, esprimendosi verbalmente o per iscritto o con azioni di tutt’altra natura, i suoi obblighi statutari, derivanti segnatamente dagli articoli 11, 12, 12 ter e 17 bis dello Statuto, nei confronti dell’Unione che egli dovrebbe servire, infrangendo così il rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultima e rendendo ancor più difficile, se non impossibile, lo svolgimento, in collaborazione con quest’ultimo, delle missioni affidate all’Unione. Peraltro, emerge in particolare dai riferimenti dell’articolo 11, primo comma, dello Statuto, alle «sue mansioni» e al suo «agi[re]», dell’articolo 12 dello Statuto a «qualsiasi atto» e dell’articolo 12 ter a «un’attività esterna», che la salvaguardia del rapporto di fiducia non si impone solo nell’espletamento di specifici compiti affidati al funzionario, ma si estende anche all’intera sfera dei rapporti esistenti tra il funzionario e l’Unione.

      A tal riguardo, affermazioni denigratorie, lesive dell’onore di tutte le persone che ricoprono una posizione gerarchica nelle istituzioni europee e di conseguenza delle istituzioni medesime, contenute in un articolo che un funzionario intende pubblicare e che suggeriscono, da un lato, un comportamento gravemente reprensibile da parte della gerarchia delle istituzioni europee, come le molestie e, dall’altro, l’assenza di misure appropriate delle istituzioni per porvi rimedio, sono idonee a compromettere l’immagine, la dignità e il rispetto dovuto, in generale, a tutti coloro che occupano una posizione gerarchica nelle istituzioni e, di conseguenza, alle istituzioni medesime. Tali affermazioni costituiscono quindi una violazione del dovere di lealtà.

      (v. punti 54‑56, 58, 59)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 77‑79)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 80‑83)

    6.  La tutela delle istituzioni europee da affermazioni che possono incidere in modo grave e particolarmente negativo sulla loro immagine costituisce, di per sé, un obiettivo d’interesse generale e, più precisamente, un interesse legittimo dell’Unione. A tal riguardo, si deve ritenere che la pubblicazione da parte di un funzionario di un articolo contenente paragrafi idonei a incidere seriamente sull’immagine e sulla dignità delle istituzioni europee sarebbe di natura tale da compromettere gravemente gli interessi legittimi dell’Unione, ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 2, dello Statuto.

      (v. punti 88, 89)

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