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Document 62016TJ0314

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018.
VG, in qualità di erede di MS contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti e informazioni relativi a una decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e alla protezione degli individui – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Diniego di trasferimento – Articoli 7, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità extracontrattuale.
Cause riunite T-314/16 e T-435/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Cause riunite T‑314/16 e T‑435/16

VG, in qualità di erede di MS

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti e informazioni relativi a una decisione della Commissione di porre fine a una “lettera di intesa e di adesione al Team Europe” – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e alla protezione degli individui – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001 – Diniego di trasferimento – Articoli 7, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali – Responsabilità extracontrattuale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 27 novembre 2018

  1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso diretto contro una decisione di un’istituzione che nega l’accesso a determinati documenti – Proseguimento del ricorso da parte dell’avente causa del ricorrente in seguito al decesso di quest’ultimo – Conservazione dell’interesse ad agire

    (Art. 263, comma 4, TFUE)

  2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Presunzione d’inesistenza ricavata da una dichiarazione formulata in tal senso dall’istituzione interessata – Presunzione semplice superabile in base a indizi pertinenti e concordanti

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 2, § 3)

  3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Divulgazione di documenti relativi al richiedente medesimo – Ammissibilità – Limiti – Tutela della vita privata e dell’integrità dei terzi

    [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 8, b), e n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)]

  4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare del richiedente – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

  5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Nozione di documento – Portata – Presa in considerazione dell’interesse del richiedente ad ottenerne la divulgazione – Esclusione

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 3, a)]

  6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di bilanciamento degli interessi in gioco

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 11 e art. 4, §§ 1 e 2)

  7. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Nozione di dati personali – Informazioni riguardanti le attività professionali esercitate da una persona – Inclusione – Presupposti

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, art. 2, a)]

  8. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di accordare un accesso parziale ai dati cui non si applicano le eccezioni

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 6)

  9. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

    (Art. 263 TFUE e 296 TFUE)

  10. Diritti fondamentali – Rispetto della vita privata e familiare – Portata – Tutela della reputazione – Inclusione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7)

  11. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Diritto di accesso di una persona ai dati che la riguardano – Oggetto – Dati riguardanti sia il richiedente che i terzi – Obbligo di bilanciamento degli interessi in gioco – Domanda di accesso a dati riguardanti il richiedente relativi a una denuncia nei suoi confronti – Diniego di accesso fondato sulla volontà del denunciante – Inammissibilità

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 13 e 20)

  12. Istituzioni dell’Unione europea – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento n. 45/2001 – Diritto di accesso di una persona ai dati che la riguardano – Diniego di accesso – Obbligo di motivazione – Portata

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 13 e 20)

  13. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  14. Ricorso per risarcimento danni – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

    (Artt. 263 TFUE e 340 TFUE)

  15. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  16. Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno morale consistente in un sentimento di ingiustizia e nelle sofferenze provocati dal fatto di dover esperire un procedimento contenzioso al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti – Inclusione

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  17. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Atto impugnato contenente una valutazione negativa del ricorrente – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  1.  L’interesse ad agire della parte ricorrente deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto. A tal proposito, un’azione di annullamento avviata dal destinatario di un atto può essere proseguita dall’avente causa a titolo universale dello stesso, in particolare in caso di decesso di una persona fisica. Analogamente, l’avente causa a titolo universale può proseguire un’azione volta ad ottenere il risarcimento di un danno morale asseritamente subito dal defunto, allorché quest’ultimo aveva chiesto di beneficiare di tale azione prima di morire, cosicché essa rientrava nel suo patrimonio alla data di apertura della successione.

    Di conseguenza, nel caso di un ricorso diretto a ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione recanti rigetto delle domande di accesso a taluni documenti e di trasferimento dei dati personali nonché diretto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito, dal momento che l’avente causa a titolo universale del ricorrente ha diritto di proseguire il procedimento, persiste il suo interesse ad agire, nonostante il decesso del ricorrente, allo scopo di ottenere l’annullamento delle decisioni controverse e il risarcimento del danno asseritamente subito.

    (v. punti 31, 32, 35)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 38, 39)

  3.  Atteso che il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, mira a garantire l’accesso di qualsiasi persona ai documenti, un documento divulgato in base alle sue disposizioni diviene di pubblico dominio. Al riguardo, è vero che la divulgazione di dati personali riguardanti esclusivamente il richiedente l’accesso non può essere negata adducendo che essa arreca pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, diverso è però il caso di una domanda di accesso avente ad oggetto dati personali che non riguardano esclusivamente il richiedente.

    Se è vero, infatti, che la tutela dell’interesse di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 non è necessaria nei confronti del richiedente l’accesso, tuttavia, essa deve essere garantita nei confronti dei terzi, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. In tale contesto, risulta dall’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 che incombe anzitutto a colui che chiede il trasferimento dei dati personali dimostrarne la necessità. Se la dimostra, spetta allora all’istituzione interessata verificare se non sussistano ragioni per presumere che il trasferimento in questione possa pregiudicare gli interessi legittimi dell’interessato.

    A tal riguardo, atteso che i documenti richiesti contengono dati personali che non riguardano esclusivamente il richiedente l’accesso e che sarebbero divenuti di pubblico dominio se detti documenti fossero stati trasmessi a tale persona, non si può contestare all’istituzione di cui trattasi di aver fatto correttamente prevalere, in base a una ponderazione degli interessi in gioco, l’interesse dei terzi a che la loro identità non diventasse di pubblico dominio sull’interesse del richiedente l’accesso a che tale identità potesse essere resa pubblica e di aver negato a quest’ultimo l’accesso, fondandosi sull’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.

    (v. punti 51‑54, 67, 77)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 55)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 56)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57‑60, 89)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 63‑65)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 72)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 86)

  10.  Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali risulta che il diritto di una persona alla tutela della sua reputazione è una componente del diritto al rispetto della vita privata. La reputazione di una persona è parte integrante della sua identità personale e della sua integrità morale, le quali rientrano nell’ambito della sua vita privata. Le medesime considerazioni si applicano all’onore di una persona.

    (v. punto 100)

  11.  La tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata implica, in particolare, che qualsiasi persona fisica possa assicurarsi che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita. È al fine di effettuare le necessarie verifiche che la persona interessata gode di un diritto di accesso ai dati che la riguardano e che sono oggetto di trattamento. Tale diritto di accesso è necessario, in particolare, per consentire alla persona interessata di ottenere, se del caso, da parte del responsabile del trattamento la rettifica, la cancellazione o il congelamento di tali dati e, di conseguenza, di esercitare il diritto di chiedere che valutazioni che la riguardano, dopo un certo periodo di tempo, siano cancellate, ossia distrutte.

    A tal riguardo, nel caso di una domanda di accesso a dati personali per poter, all’occorrenza, chiederne la rettifica o la cancellazione, atteso che i dati di cui trattasi sono dati personali riguardanti sia il richiedente che altri terzi, occorre ponderare gli interessi legittimi dei differenti soggetti che si contrappongono, al fine di stabilire se sussista un interesse superiore che giustifichi il fatto di negare al richiedente un diritto di accesso a tali dati personali. Qualora i dati siano stati richiesti per comprendere le accuse dell’istituzione interessata nei confronti del richiedente a seguito di una denuncia di terzi, detta istituzione non può riferirsi, a titolo aggiuntivo, nella sua decisione, alla circostanza che la persona che ha depositato la denuncia contro il richiedente non desiderasse che i dati personali di cui trattasi fossero portati a conoscenza del richiedente per timore di ritorsioni.

    (v. punti 102, 106, 108)

  12.  Per quanto riguarda una domanda di accesso a dati personali riguardanti il richiedente e detenuti da un’istituzione dell’Unione, la mera circostanza che un documento richiesto riguardi un interesse protetto da un’eccezione di cui all’articolo 20 del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, non può bastare a giustificare l’applicazione di tale eccezione. L’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo.

    (v. punto 110)

  13.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 115)

  14.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 116)

  15.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 118)

  16.  Il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento contenzioso al fine di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti costituiscono un danno che può essere dedotto dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso delle illegittimità. Tali danni sono risarcibili quando non sono compensati dalla soddisfazione derivante dall’annullamento dell’atto illegittimo.

    (v. punto 119)

  17.  L’annullamento di un atto viziato da illegittimità non può costituire, di per se stesso, una riparazione adeguata allorché l’atto impugnato contiene una valutazione esplicitamente negativa delle capacità della parte ricorrente idonea a ferirla.

    (v. punto 120)

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