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Document 62016TJ0211

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018.
Caviro Distillerie Srl e altri contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 – Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Campionamento – Assenza di un pregiudizio notevole – Errore manifesto di valutazione – Determinazione del pregiudizio – Redditività dell’industria dell’Unione.
Causa T-211/16.

Causa T‑211/16

Caviro Distillerie Srl e altri

contro

Commissione europea

«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina e prodotto dalla Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd – Decisione di esecuzione (UE) 2016/176 – Mancata imposizione di un dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Campionamento – Assenza di un pregiudizio notevole – Errore manifesto di valutazione – Determinazione del pregiudizio – Redditività dell’industria dell’Unione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018

  1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3)

  2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Svolgimento dell’inchiesta – Campionamento – Composizione dei campioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 4, § 1, e 17, § 1 e 2)

  3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Pluralità – Potere discrezionale delle istituzioni – Margine di dumping – Fattore non decisivo

    (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2, 3 e 5)

  4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Verifica da parte della Commissione – Portata dell’obbligo di motivazione

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3)

  1.  In materia di politica commerciale comune e, specialmente, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, il controllo del giudice dell’Unione deve vertere non solo sulla sussistenza di eventuali errori di diritto, ma anche sul rispetto delle norme procedurali, sull’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, sull’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti e sull’assenza di uno sviamento di potere. Ciò avviene, in particolare, nel caso dell’accertamento di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione, che presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse.

    Pertanto, se è vero che nel settore delle misure di difesa commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping, il giudice dell’Unione non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità competenti dell’Unione, spetta nondimeno a detto giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta.

    (v. punti 34-37)

  2.  Conformemente all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, la Commissione è autorizzata, nei casi di notevole entità, a limitare l’inchiesta volta a determinare la sussistenza di un pregiudizio a un numero adeguato di parti, utilizzando il metodo di campionamento. A tale riguardo, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base prevede due metodi di campionamento. Infatti, un’inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti od operazioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

    Ne consegue che le istituzioni dell’Unione, qualora optino per il secondo metodo di campionamento, dispongono di un certo margine di flessibilità nella valutazione prospettica di ciò che possono ragionevolmente compiere entro il termine loro impartito per condurre la propria inchiesta. Inoltre, dall’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento risulta che la selezione definitiva delle parti spetta alla Commissione, a norma delle disposizioni in materia di campionamento.

    Per quanto riguarda la rappresentatività del campione, spetta alla Commissione garantire la presenza di vari fattori, quali, in particolare, la quota della produzione totale dell’Unione e la ripartizione geografica dei produttori. Infatti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, al fine di ottenere una rappresentazione affidabile della situazione economica dell’industria dell’Unione, l’analisi della Commissione deve essere basata sull’industria dell’Unione nel suo complesso.

    Allorché la ricorrente contesta la rappresentatività del campione, spetta, tuttavia, a quest’ultima fornire gli elementi di prova che consentano al Tribunale di constatare che la Commissione è, nel costituire il campione dell’industria dell’Unione selezionata, incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’accertamento del danno.

    (v. punti 40, 41, 44, 49)

  3.  Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, l’esame obiettivo della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e sugli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione nonché, dall’altro, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione.

    Per quanto riguarda il volume delle suddette importazioni e della loro incidenza sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base indica i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, pur precisando che tali fattori, singolarmente o combinati, non possono costituire di per sé una base di giudizio determinante.

    L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base precisa, dal canto suo, che l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione di tale industria. Tale disposizione contiene una lista dei diversi fattori che possono essere presi in considerazione e precisa che tale lista non è esaustiva e che tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Tale disposizione attribuisce dunque alle istituzioni dell’Unione un ampio potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici.

    In proposito, se è vero che il margine di dumping deve essere preso in considerazione nell’ambito della determinazione della sussistenza di un pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, nondimeno esso costituisce soprattutto un elemento di cui tener conto per determinare la sussistenza del dumping, che è una condizione distinta da quella relativa all’accertamento del pregiudizio nell’ambito dell’imposizione di misure antidumping.

    (v. punti 84-86, 108)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 102-105)

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