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Document 62016TJ0108

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018.
Naviera Armas, SA contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Condizioni di utilizzo dell’infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte di una compagnia di trasporto marittimo – Uso esclusivo di infrastrutture finanziate mediante fondi pubblici, al di fuori di un contratto di concessione – Esonero da una parte delle tasse portuali – Denuncia di una concorrente – Decisione che accerta l’insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare – Gravi difficoltà in sede di esame delle misure interessate – Evoluzione della situazione di cui trattasi durante il procedimento amministrativo – Nozione di vantaggio concesso mediante risorse statali – Errori di valutazione dei fatti ed errori di diritto – Decisione di un giudice nazionale che sospende gli effetti di una gara d’appalto – Requisito di un esame diligente ed imparziale della denuncia.
Causa T-108/16.

Causa T‑108/16

Naviera Armas, SA

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Condizioni di utilizzo dell’infrastruttura portuale di Puerto de Las Nieves da parte di una compagnia di trasporto marittimo – Uso esclusivo di infrastrutture finanziate mediante fondi pubblici, al di fuori di un contratto di concessione – Esonero da una parte delle tasse portuali – Denuncia di una concorrente – Decisione che accerta l’insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare – Gravi difficoltà in sede di esame delle misure interessate – Evoluzione della situazione di cui trattasi durante il procedimento amministrativo – Nozione di vantaggio concesso mediante risorse statali – Errori di valutazione dei fatti ed errori di diritto – Decisione di un giudice nazionale che sospende gli effetti di una gara d’appalto – Requisito di un esame diligente ed imparziale della denuncia»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018

  1. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio in caso di gravi difficoltà – Circostanze che consentono di rilevare l’esistenza di tali difficoltà – Durata del procedimento di esame preliminare – Misure statali non notificate ma oggetto di denunce da parte di terzi interessati – Durata particolarmente lunga del procedimento di esame preliminare riconducibile a circostanze oggettive estranee a qualsiasi grave difficoltà

    (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio in caso di gravi difficoltà – Circostanze che consentono di rilevare l’esistenza di tali difficoltà – Indizi vertenti sul contenuto della decisione impugnata – Portata del sindacato giurisdizionale – Esame delle censure della denuncia inficiato da notevoli lacune e da errori di valutazione – Indizi di gravi difficoltà

    (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

  3. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio in caso di gravi difficoltà – Circostanze che consentono di rilevare l’esistenza di tali difficoltà – Sindacato giurisdizionale – Onere della prova

    (Artt. 107 TFUE e 108 TFUE)

  4. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali – Obiettivi perseguiti dallo Stato – Irrilevanza

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame delle denunce – Obblighi della Commissione – Fase di esame preliminare – Obbligo istruttorio della Commissione – Portata – Esame diligente e imparziale della denuncia

    (Artt. 107, § 1, TFUE e 108 TFUE; regolamento n. 659/1999, articolo 10, §§ 1 e 2; regolamento 2015/1589, articolo 12, §§ 1 e 2)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Concessione di un accesso esclusivo all’infrastruttura portuale gestita da una pubblica autorità – Criteri di valutazione

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  7. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo del provvedimento – Misura che attribuisce un vantaggio fiscale – Misura a carattere generale applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici – Assenza di selettività

    (Art. 107, § 1, TFUE)

  1.  Qualora la Commissione, al termine di un primo esame condotto nell’ambito del procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 3,TFUE, non possa acquisire la convinzione che una misura non costituisce un «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1,TFUE, o che tale misura, se qualificata come aiuto, è compatibile con il Trattato FUE, oppure qualora tale procedimento non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità della misura in esame, è tenuta ad avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità.

    L’esistenza di tali gravi difficoltà, la cui presenza obbliga la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale, deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nelle valutazioni su cui si è fondata la Commissione, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva quando si è pronunciata sull’esistenza o sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato interno. A tale riguardo, la durata particolarmente lunga di 31 mesi del procedimento di esame preliminare di una misura statale non notificata ma che ha formato oggetto di una denuncia di un’impresa concorrente, può, unitamente ad altri elementi, indicare che la Commissione ha incontrato gravi difficoltà di valutazione che richiedevano l’avvio del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    Tuttavia, nei limiti in cui tanto lo svolgimento del procedimento di esame preliminare quanto l’evoluzione della situazione di cui trattasi nonché gli scambi supplementari che ne sono risultati tra la Commissione e lo Stato membro interessato, da un lato, e tra la Commissione e l’impresa concorrente, dall’altro, costituiscono circostanze oggettive che hanno potuto contribuire ad allungare la durata dell’esame preliminare delle misure individuate nella denuncia come aiuti di Stato, tale durata di 31 mesi del procedimento di esame preliminare, anche se supera ampiamente quanto implicava, in linea di principio, un primo esame delle misure censurate nella denuncia, di per sé, non è rivelatrice di gravi difficoltà che avrebbero obbligato la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    (v. punti 46, 48, 63‑65, 72, 73)

  2.  Quando il ricorso mira a contestare la fondatezza di una decisione della Commissione che nega l’esistenza di un aiuto di Stato in esito al procedimento di esame preliminare di una denuncia relativa ad un aiuto di Stato, spetta al Tribunale valutare gli indizi vertenti sul contenuto della decisione impugnata al fine di ravvisarvi l’esistenza di un’eventuale grave difficoltà, la cui presenza obbliga la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale.

    Tale controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per natura, non può limitarsi alla ricerca dell’errore manifesto di valutazione. Un pieno controllo giurisdizionale risulta ancora più necessario quando la parte ricorrente censura l’esame operato dalla Commissione della qualificazione stessa delle misure di cui trattasi come aiuti di Stato, poiché tale nozione, quale definita nel Trattato FUE, è di natura giuridica e deve essere interpretata in base ad elementi oggettivi.

    A tale riguardo, la lacuna importante che inficia l’esame delle censure della denuncia durante il procedimento di esame preliminare e gli errori di valutazione che viziano la decisione che nega l’esistenza di un aiuto di Stato costituiscono indizi nel senso che l’esame della misura messa in discussione nell’ambito delle suddette censure sollevava gravi difficoltà.

    (v. punti 48, 49, 76, 127, 145)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 51, 154, 160‑166)

  4.  L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti, poiché la nozione di aiuto costituisce una nozione oggettiva che dipende segnatamente dalla questione se una misura statale conferisce o meno un vantaggio ad una o a determinate imprese.

    Un vantaggio può quindi essere concesso in violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE anche quando non è stato specificamente istituito a favore di un’impresa o di imprese determinate.

    Pertanto, la constatazione che un’infrastruttura portuale non è stata né sviluppata al fine di farne beneficare specificamente una compagnia marittima né attribuita a quest’ultima o a qualsiasi altra impresa al momento della sua costruzione, non è atta ad escludere che le condizioni in cui tale infrastruttura è stata messa a disposizione della suddetta compagnia marittima a fini di un uso commerciale abbiano potuto comportare la concessione di aiuti di Stato a quest’ultima.

    (v. punti 86‑88)

  5.  Come risulta tanto dal requisito di un esame diligente ed imparziale, da parte della Commissione, delle denunce che le vengono trasmesse, quanto dall’economia dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 659/1999, sostanzialmente riprodotto all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2015/1589, è a tale istituzione, quando viene investita di una denuncia fondata su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che individua in modo univoco e circostanziato talune misure all’origine di siffatta violazione, che spetta esaminare con cura se le medesime misure possano essere qualificate come aiuti di Stato, ove necessario chiedendo la collaborazione dello Stato membro interessato e prendendo in considerazione elementi non espressamente evocati dal denunciante. Tale soluzione risulta ancora più necessaria in quanto un denunciante non dispone né dei poteri di indagine affidati alla Commissione dall’articolo 108 TFUE né, in linea di principio, di capacità investigative paragonabili a quelle di cui beneficia quest’ultima.

    (v. punto 102)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 116‑128)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 156‑160)

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