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Document 62016CO0663
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017.
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi – Articolo 95 – Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Pubblicazione di un elenco di principi attivi – Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo.
Causa C-663/16 P.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017.
Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e Ecolab Deutschland GmbH contro Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi – Articolo 95 – Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Pubblicazione di un elenco di principi attivi – Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo.
Causa C-663/16 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 19 luglio 2017 –
Lysoform Dr. Hans Rosemann e Ecolab Deutschland/ECHA
(causa C‑663/16 P) ( 1 )
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi – Articolo 95 – Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Pubblicazione di un elenco di principi attivi – Inserimento di una società in quanto fornitore di un principio attivo»
1. |
Procedimento giurisdizionale–Eccezione di irricevibilità–Oggetto–Obbligo per la parte che solleva l’eccezione di dedurre nella propria memoria argomenti sul merito della controversia–Insussistenza (Regolamento di procedura della Corte, art. 151; regolamento di procedura del Tribunale, art. 130) (v. punti 28‑33) |
2. |
Procedimento giurisdizionale–Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità–Insussistenza (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 7) (v. punto 36) |
3. |
Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Presupposti per la ricevibilità–Interesse ad agire–Legittimazione ad agire–Nozione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 41) |
4. |
Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Incidenza diretta–Criteri (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 42) |
5. |
Ricorso di annullamento–Persone fisiche o giuridiche–Atti che le riguardano direttamente e individualmente–Interpretazione contra legem del requisito dell’incidenza diretta–Inammissibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 43) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH e la Ecolab Deutschland GmbH sono condannate alle spese. |
3) |
La Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Ecolab Deutschland GmbH, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), la BASF SE e la Oxea GmbH sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alla domanda di intervento. |
( 1 ) GU C 53 del 20.2.2017.