This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CO0610
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017.
Anastasia-Soultana Gaki contro Parlamento europeo.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione – Incompetenza della commissione per le petizioni – Reclamo – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Impugnazione manifestamente irricevibile.
Causa C-610/16 P.
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017.
Anastasia-Soultana Gaki contro Parlamento europeo.
Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione – Incompetenza della commissione per le petizioni – Reclamo – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Impugnazione manifestamente irricevibile.
Causa C-610/16 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017 –
Gaki / Parlamento
(causa C‑610/16 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Petizione sottoposta al Parlamento europeo – Decisione di archiviazione – Incompetenza della commissione per le petizioni – Reclamo – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Impugnazione manifestamente irricevibile»
1. |
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Irricevibilità manifesta [Art. 256, § 1, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169] (v. punti 13‑14) |
2. |
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Irricevibilità–Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 18) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La sig.ra Anastasia-Soultana Gaki sopporta le proprie spese. |