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Document 62016CO0512

    Ordinanza del vicepresidente della Corte del 1° marzo 2017.
    Agenzia europea per i medicinali (EMA) contro MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV.
    Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Direttiva 2001/82/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Documenti detenuti dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) presentati nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario – Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti – Sospensione dell’esecuzione di tale decisione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
    Causa C-512/16 P(R).

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o marzo 2017 –
    EMA / MSD Animal Health Innovation e Intervet international

    [causa C‑512/16 P(R)]

    «Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Direttiva 2001/82/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Documenti detenuti dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) presentati nell’ambito di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale veterinario – Decisione di concedere a un terzo l’accesso ai documenti – Sospensione dell’esecuzione di tale decisione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»

    1. 

    Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Applicazione alle impugnazioni proposte contro ordinanze emesse in sede di procedimento sommario

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 57, comma 2, e 58)

    (v. punto 36)

    2. 

    Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Presupposti per la concessione–«Fumus boni juris»–Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale–Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a relazioni di studi clinici–Motivi di ricorso vertenti sulla riservatezza delle informazioni coperte dal segreto commerciale e sull’applicabilità di una presunzione generale di applicazione di un’eccezione al diritto di accesso del pubblico ai sensi del regolamento n. 1049/2001–Motivi di ricorso che denotano l’esistenza di questioni giuridiche complesse–Motivi prima facie non infondati

    (Art. 278 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 7, e n. 726/2004, artt. 36, 38, § 3, 39, § 10, 57, 73 e 76; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/82, artt. 13 e 13 bis)

    (v. punti 59, 60, 67, 68, 73‑79)

    3. 

    Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Provvedimenti provvisori–Presupposti per la concessione–Urgenza–Danno grave ed irreparabile–Onere della prova–Danno prevedibile con sufficiente grado di probabilità–Valutazione nell’ambito del contenzioso sulla protezione di informazioni riservate–Invocazione della riservatezza di tutti i documenti in questione, considerati nel loro complesso–Esame da parte del giudice dell’Unione del rischio che si verifichi un danno grave e irreparabile sulla base di un’analisi complessiva dei documenti

    (Artt. 278 TFUE, 279 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

    (v. punti 94, 95, 98, 102, 103)

    4. 

    Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Provvedimenti provvisori–Presupposti per la concessione–Danno grave ed irreparabile–Danno pecuniario–Danno non quantificabile–Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento–Irreparabilità

    (Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

    (v. punto 117)

    5. 

    Procedimento sommario–Sospensione dell’esecuzione–Presupposti per la concessione–Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco–Sospensione dell’esecuzione di una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali che concede a un terzo l’accesso a relazioni di studi clinici–Preponderanza dell’interesse a mantenere la riservatezza delle informazioni in questione rispetto all’interesse pubblico ad avervi un accesso immediato–Soddisfacimento dell’interesse pubblico attraverso la pubblicazione di una sintesi non riservata

    (Artt. 278 TFUE e 339 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 7; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, primo trattino)

    (v. punti 127, 128, 132, 134)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è condannata alle spese del procedimento di impugnazione.

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