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Document 62016CO0474
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2017.
Procedimento penale a carico di Belu Dienstleistung GmbH & Co KG e Stefan Nikless.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Normativa da applicare – Certificato A 1 – Forza probatoria.
Causa C-474/16.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2017.
Procedimento penale a carico di Belu Dienstleistung GmbH & Co KG e Stefan Nikless.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Normativa da applicare – Certificato A 1 – Forza probatoria.
Causa C-474/16.
Court reports – general
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2017 –
Belu Dienstleistung e Nikless
(causa C‑474/16) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Normativa da applicare – Certificato A 1 – Forza probatoria»
1. |
Questioni pregiudiziali–Questioni identiche ad altre già risolte dalla giurisprudenza–Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 14‑16) |
2. |
Previdenza sociale–Lavoratori migranti–Normativa da applicare–Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro–Certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento–Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi–Condizioni dell’attività del lavoratore che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004–Irrilevanza (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 12, §§ 1 e 2, e n. 987/2009, art. 19) (v. punti 17‑20 e dispositivo) |
Dispositivo
L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev’essere interpretato nel senso che un certificato A 1, rilasciato dall’istituzione designata dall’autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, vincola sia le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione lavorativa, sia i giudici di detto Stato membro, anche qualora essi abbiano constatato che le condizioni dell’attività del lavoratore interessato non rientrano manifestamente nel campo di applicazione materiale della citata disposizione del regolamento n. 883/2004.
( 1 ) GU C 441 del 28.11.2016.