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Document 62016CO0222

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2016.
„MIP-TS“ OOD contro Nachalnik na Mitnitsa Varna.
Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 – Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese – Dazi antidumping – Regolamenti di esecuzione (UE) n.437/2012 e (UE) n. 21/2013 – Spedizione dalla Thailandia – Estensione del dazio antidumping – Ambito di applicazione ratione temporis – Codice doganale comunitario – Recupero dei dazi all’importazione.
Causa C-222/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 15 novembre 2016 –
MIP-TS

(causa C‑222/16) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articolo 13 – Elusione – Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 – Tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese – Dazi antidumping – Regolamenti di esecuzione (UE) n.437/2012 e (UE) n. 21/2013 – Spedizione dalla Thailandia – Estensione del dazio antidumping – Ambito di applicazione ratione temporis – Codice doganale comunitario – Recupero dei dazi all’importazione»

1. 

Questioni pregiudiziali–Questioni identiche ad altre già risolte dalla giurisprudenza–Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura

(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)

(v. punti 27‑30)

2. 

Politica commerciale comune–Difesa contro le pratiche di dumping–Elusione–Estensione del dazio antidumping–Ambito di applicazione ratione temporis–Applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo esteso alle importazioni immesse in libera pratica nell’Unione prima della data di entrata in vigore del regolamento che apre un’inchiesta sull’elusione e dispone la registrazione di dette importazioni–Limite–Inesattezza dei certificati d’origine emersa a seguito di una verifica a posteriori

(Regolamenti del Consiglio n. 1225/2009, artt. 10, § 1, 13, §§ 1 e 3, e 14, § 5, e n. 791/2011, art. 1, § 1; regolamento della Commissione n. 437/2012)

(v. punti 33‑37 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, deve essere interpretato nel senso che il dazio antidumping definitivo istituito da tale disposizione è applicabile alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta contemplati da tale disposizione, che sono stati dichiarati come originari della Thailandia e che sono stati realizzati prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 437/2012, del 23 maggio 2012, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione n. 791/2011 e che assoggetta tali importazioni, come quella di cui al procedimento principale, a registrazione, quando sia accertato che detti tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sono in realtà originari della Repubblica popolare cinese.


( 1 ) GU C 243 del 4.7.2016.

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