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Document 62016CJ0685

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 settembre 2018.
EV contro Finanzamt Lippstadt.
Rinvio pregiudiziale – Articoli da 63 a 65 TFUE ‑ Libera circolazione dei capitali – Abbattimento di utili imponibili – Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo – Dividendi distribuiti alla società controllante – Deducibilità fiscale soggetta a condizioni più rigorose dell’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.
Causa C-685/16.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Causa C‑685/16

EV

contro

Finanzamt Lippstadt

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli da 63 a 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Abbattimento di utili imponibili – Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo – Dividendi distribuiti alla società controllante – Deducibilità fiscale soggetta a condizioni più rigorose dell’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 settembre 2018

  1. Libertà di stabilimento–Libera circolazione dei capitali–Ambito di applicazione–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Tassazione dei dividendi–Trattamento fiscale di dividendi distribuiti da una società residente in un paese terzo–Trattamento fiscale basato su una normativa nazionale che non si applica esclusivamente in caso di un’influenza determinante esercitata dalla società beneficiaria sulla società distributrice–Inapplicabilità delle disposizioni che disciplinano la libertà di stabilimento–Applicabilità delle disposizioni che disciplinano la libera circolazione dei capitali

    (Artt. 49 TFUE, 63 TFUE, 64 TFUE e 65 TFUE)

  2. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi–Restrizioni ai movimenti di capitali implicanti investimenti diretti in vigore al 31 dicembre 1993–Nozione di investimento diretto–Partecipazione di una società capogruppo pari al 100% in una società sub-controllata residente in uno Stato terzo–Inclusione–Nozione di restrizione in vigore al 31 dicembre 1993–Normative nazionali adottate successivamente a tale data che limitano l’ambito di applicazione di una misura nazionale a livello tanto personale quanto materiale–Modifica del contesto legislativo globale–Esclusione

    (Art. 64, § 1, TFUE)

  3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti.–Restrizioni–Normativa tributaria–Imposta sulle società–Tassazione dei dividendi–Abbattimento di utili imponibili–Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo–Dividendi distribuiti alla società controllante–Normativa nazionale che sottopone la deducibilità fiscale di detti utili a condizioni più rigorose rispetto all’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione–Inammissibilità–Giustificazione–Insussistenza

    (Artt. 63 TFUE, 64 TFUE e 65 TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 38‑41, 43‑46)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 72, 75, 77‑79, 82)

  3.  Gli articoli da 63 a 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina un abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo a condizioni più rigorose rispetto all’abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.

    Dalla giurisprudenza della Corte deriva, da un lato, che la comparabilità o no di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dev’essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione nonché dell’oggetto e del contenuto di queste ultime (sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

    Dall’altro, solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da una simile normativa rispecchi una differenza oggettiva di situazioni (sentenze del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286, punto 28, nonché del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C‑252/14, EU:C:2016:402, punto 49).

    Orbene, per quanto concerne una legislazione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, intesa a prevenire una doppia imposizione autorizzando l’abbattimento dalla base imponibile per l’utile di esercizio dei dividendi provenienti da partecipazioni in una o più società di capitali, la situazione della società beneficiaria di dividendi distribuiti da società residenti è comparabile a quella di una società beneficiaria di redditi derivanti da partecipazioni provenienti da società non residenti (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 62, e del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C‑436/08 e C‑437/08, EU:C:2011:61, punto 113).

    Ciò premesso, va ricordato che, affinché una normativa nazionale venga considerata come diretta a evitare le frodi e gli abusi, il suo scopo specifico dev’essere quello di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate a fruire indebitamente di un’agevolazione fiscale (sentenze del 5 luglio 2012, SIAT, C‑318/10, EU:C:2012:415, punto 40, e del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka, C‑6/16, EU:C:2017:641, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    Pertanto, una presunzione generale di frode e di abuso non può giustificare una misura che pregiudichi l’esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato, così come la mera circostanza che la società distributrice dei dividendi sia situata in uno Stato terzo non può fondare una presunzione generale di frode fiscale (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, A, C‑48/11, EU:C:2012:485, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    (v. punti 88, 89, 92, 95, 96, 100 e dispositivo)

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