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Document 62016CJ0647

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018.
Adil Hassan contro Préfet du Pas-de-Calais.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto.
Causa C-647/16.

Causa C‑647/16

Adil Hassan

contro

Préfet du Pas-de-Calais

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal tribunal administratif de Lille)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018

Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di presa o di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto – Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 26, § 1)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro che abbia avanzato presso un altro Stato membro, ritenendolo competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale in applicazione dei criteri fissati da detto regolamento, una richiesta di presa o di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento adotti una decisione di trasferimento e la notifichi a detta persona prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il suo accordo esplicito o implicito a tale richiesta.

Al riguardo, se si dovesse ammettere che una decisione di trasferimento può essere notificata all’interessato prima che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di presa o di ripresa in carico, potrebbe risultarne che tale persona sia tenuta, per contestare tale decisione, a proporre un ricorso entro un termine che scade al momento in cui è previsto che lo Stato membro richiesto fornisca la sua risposta o addirittura, come nel caso oggetto del procedimento principale, prima che intervenga tale risposta, dato che, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, spetta agli Stati membri fissare il termine entro il quale l’interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo, col solo obbligo imposto da detta disposizione che il termine appaia congruo. In tali circostanze l’interessato sarebbe, se del caso, costretto, in via preventiva, prim’ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di prenderlo o di riprenderlo in carico, a proporre, sulla base dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, un ricorso avverso la decisione di trasferimento o una domanda di revisione della medesima. La stessa Corte ha già affermato che, in linea di principio, un tale ricorso o una tale domanda di revisione possono intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente alla richiesta (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab,C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 60).

Peraltro, per quanto concerne la circostanza, rilevata al punto 33 della presente sentenza, che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’esecuzione di una decisione di trasferimento sarebbe sospesa fino alla risposta dello Stato membro richiesto, è sufficiente rilevare che nessuna disposizione del regolamento Dublino III prevede una tale sospensione. Pertanto, ammettere che la notifica di una tale decisione, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, possa intervenire anteriormente alla risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli ordinamenti giuridici che, a differenza di quello di cui trattasi nel procedimento principale, non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta, esporre l’interessato al rischio di un trasferimento verso tale Stato membro prim’ancora che quest’ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito. Per il resto, nella misura in cui il regolamento Dublino III persegue l’obiettivo, come è stato ricordato al punto 56 della presente sentenza, di stabilire un meccanismo chiaro e pratico di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo, non è possibile ammettere che l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, di detto regolamento, col quale il legislatore ha inteso rafforzare la protezione dei diritti dell’interessato, possa variare in funzione della normativa degli Stati membri implicati nella procedura di determinazione dello Stato membro competente.

Seguendo la stessa logica, quanto al fatto che il diritto francese non permetterebbe il trattenimento amministrativo dell’interessato prima che a quest’ultimo sia stata notificata la decisione di trasferimento, una tale difficoltà, che, come conferma il giudice del rinvio, risulta esclusivamente dal diritto nazionale, non può rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III quale offerta al punto 46 della presente sentenza. Del resto, emerge chiaramente dall’articolo 28, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento che gli Stati membri sono autorizzati a trattenere gli interessati prima che la richiesta di presa o di ripresa in carico sia presentata allo Stato membro richiesto, allorché le condizioni previste da tale articolo sono soddisfatte, ma la notifica della decisione di trasferimento non costituisce un presupposto necessario per un tale trattenimento (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2017, Al Chodor,C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 25, e del 13 settembre 2017, Khir Amayry,C‑60/16, EU:C:2017:675, punti da 25 a 27, 3031).

(v. punti 59, 60, 64‑67, 74, 75 e dispositivo)

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