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Document 62016CJ0630

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017.
    Causa promossa da Anstar Oy.
    Rinvio pregiudiziale – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norma armonizzata EN 1090‑1:2009+A1:2011 – Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea – Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici.
    Causa C-630/16.

    Causa C-630/16

    Procedimento avviato da Anstar Oy

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hallinto-oikeus)

    «Rinvio pregiudiziale – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norma armonizzata EN 1090‑1:2009+A1:2011 – Criteri di determinazione dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea – Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici»

    Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 dicembre 2017

    1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Atti delle istituzioni–Norma tecnica armonizzata adottata in base a un regolamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea–Inclusione–Limiti–Determinazione della norma tecnica applicabile a un prodotto

      (Art. 267 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, art. 2, punto 11)

    2. Ravvicinamento delle legislazioni–Prodotti da costruzione–Regolamento n. 305/2011–Norme armonizzate–Ambito di applicazione–Criteri di determinazione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011, art. 17, §§ 1 e 5)

    3. Ravvicinamento delle legislazioni–Prodotti da costruzione–Regolamento n. 305/2011–Norme armonizzate–EN 1090‑1:2009+A1:2011 per strutture di acciaio e di alluminio–Ambito di applicazione–Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione–Inclusione

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 305/2011)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 32, 33)

    2.  A tal fine, per interpretare la norma EN 1090‑1:2009+A1:2011, occorre, in primo luogo, fare riferimento al contenuto di detta norma, inclusi gli allegati, relativo al suo ambito d’applicazione.

      In secondo luogo, si deve interpretare una norma armonizzata alla luce del mandato che ne è all’origine. Infatti, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011, le norme armonizzate sono predisposte dagli organismi europei di normalizzazione elencati all’allegato I della direttiva 98/34, in base alle domande provenienti dalla Commissione. Orbene, in forza dell’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, la Commissione valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati. Ne deriva che l’ambito di applicazione di una norma armonizzata non può essere interpretato in un senso più ampio di quello del mandato che è alla sua base.

      In terzo luogo, qualora, come nell’ambito della controversia principale, un prodotto possa rientrare nell’ambito d’applicazione di diverse specifiche tecniche armonizzate, è necessario anzitutto indagare se la norma più recente non abbia avuto l’effetto di abrogare la più risalente. Quindi, dato che una norma armonizzata non indica espressamente che è destinata a sostituire un’altra norma armonizzata oppure una o più valutazioni tecniche europee, dette specifiche tecniche armonizzate permangono in vigore e costituiscono una disciplina speciale derogatoria.

      In quarto luogo, riguardo ai documenti orientativi pubblicati da organismi nazionali o internazionali di normalizzazione, si deve osservare che, sebbene tali documenti intendano precisare l’ambito d’applicazione delle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati dalla Commissione, ciò non toglie che essi non possano costituire atti giuridicamente vincolanti nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ne consegue che tali documenti non incidono sull’interpretazione di una norma armonizzata e non vincolano neppure i giudici nazionali, sebbene possano costituire una guida utile ai fini dell’attuazione della norma suddetta.

      (v. punti 34‑36, 38, 40, 44)

    3.  La norma EN 1090‑1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpretata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale, destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza. La funzione dell’elemento portante nella struttura complessiva dell’opera costruita deve pertanto essere considerata essenziale.

      (v. punti 48, 49 e dispositivo)

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