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Document 62016CJ0619

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018.
Sebastian W. Kreuziger contro Land Berlin.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell’indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Causa C-619/16.

Court reports – general

Causa C‑619/16

Sebastian W. Kreuziger

contro

Land Berlin

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell’indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018

Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell’indennità finanziaria per dette ferie in mancanza di una richiesta di ferie formulata prima della cessazione del rapporto di lavoro – Mancanza di previa verifica della possibilità per il lavoratore di esercitare effettivamente tale diritto – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l’interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell’Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.

Sebbene occorra precisare, a tale riguardo, che il rispetto dell’obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall’articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C‑484/04, EU:C:2006:526, punto 43), resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 63).

A tal fine, e come rilevato anche dall’avvocato generale ai paragrafi da 43 a 45 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo.

Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C‑131/04 e C‑257/04, EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.

(v. punti 51‑53, 56 e dispositivo)

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