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Document 62016CJ0616
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018.
Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. contro Gianni Pantuso e a.
Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data.
Causa C-616/16.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018.
Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. contro Gianni Pantuso e a.
Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data.
Causa C-616/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Cause riunite C‑616/16 e C‑617/16
Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
contro
Gianni Pantuso e altri
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale – Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 gennaio 2018
Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Medici–Conseguimento dei titoli di specializzazione–Obbligo di remunerare i periodi di formazione–Portata–Qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo parziale come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita dopo il 1o gennaio 1983–Inclusione
[Direttive del Consiglio 75/362, artt. 5 e 7, 75/363, artt. 2, § 1, c), e 3, §§ 1 e 2, e allegato, e 82/76]
Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Medici–Conseguimento dei titoli di specializzazione–Obbligo di remunerare i periodi di formazione–Assenza di misure nazionali di trasposizione–Obblighi dei giudici nazionali–Obbligo di risarcire il danno cagionato ai singoli–Risarcimento del danno mediante l’applicazione retroattiva e completa delle misure di esecuzione della direttiva
[Direttive del Consiglio 75/363, artt. 2, § 1, c), e 3, §§ 1 e 2, e allegato, e 82/76]
Atti delle istituzioni–Direttive–Attuazione da parte degli Stati membri–Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione–Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva–Obbligo per i giudici nazionali, dall’entrata in vigore della direttiva e ove possibile, di interpretare il diritto interno in modo tale da non compromettere il raggiungimento dell’obiettivo perseguito
Libera circolazione delle persone–Libertà di stabilimento–Libera prestazione dei servizi–Medici–Conseguimento dei titoli di specializzazione–Obbligo di remunerare i periodi di formazione–Portata–Periodi di formazione successivi alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 82/76
[Direttive del Consiglio 75/363, artt. 2, § 1, c), e 3, §§ 1 e 2, e allegato, e 82/76]
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
In proposito, occorre rilevare che l’obbligo suddetto, inizialmente non previsto dalla direttiva 75/363, è stato introdotto dalla direttiva 82/76, che è entrata in vigore il 29 gennaio 1982 ed alla quale gli Stati membri erano tenuti a conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell’articolo 16 della direttiva stessa.
(v. punti 30, 38, dispositivo 1)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive.
Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro.
A questo proposito, l’applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permetterà di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di quest’ultima, a condizione che tale direttiva sia stata regolarmente trasposta. Tuttavia, spetta al giudice nazionale assicurare che il risarcimento del danno subìto dai beneficiari sia congruo. Un’applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 sarà a tal fine sufficiente, salvo che i beneficiari dimostrino l’esistenza di perdite supplementari che essi hanno subìto per il fatto di non aver potuto beneficiare nel momento previsto dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva in parola e le quali andrebbero dunque parimenti risarcite (v., in tal senso, sentenze del 25 febbraio 1999, Carbonari e a., C‑131/97, EU:C:1999:98, punto 53, e del 3 ottobre 2000, Gozza e a., C‑371/97, EU:C:2000:526, punto 39).
(v. punti 50, 51, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 53, 55)
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1o gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
(v. punto 57, dispositivo 3)