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Document 62016CJ0558

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1° marzo 2018.
    Causa promossa da Doris Margret Lisette Mahnkopf.
    Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite.
    Causa C-558/16.

    Court reports – general

    Causa C‑558/16

    Procedimento instaurato da Doris Margret Lisette Mahnkopf

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin)

    «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Possibilità di far figurare nel certificato successorio europeo la quota del coniuge superstite»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 1o marzo 2018

    Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, accettazione ed esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo – Regolamento n. 650/2012 – Ambito di applicazione – Disposizione nazionale che prevede, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite – Inclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 650/2012, art. 1, § 1)

    L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento una disposizione nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, in caso di decesso di uno dei coniugi, un conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite.

    L’articolo 1371, paragrafo 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB») dispone quanto segue: «Qualora il regime patrimoniale tra i coniugi termini a seguito del decesso di uno di essi, il conguaglio degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio avviene mediante l’aumento, nella misura di un quarto dell’eredità, della quota successoria legale del coniuge superstite; a tal fine è irrilevante se i coniugi abbiano o meno conseguito un incremento patrimoniale nel singolo caso».

    Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 93 delle sue conclusioni, l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB verte, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, non già sulla ripartizione di beni patrimoniali tra i coniugi, bensì sulla questione dei diritti del coniuge superstite in relazione ai beni già inclusi nell’asse ereditario. In tale contesto, la disposizione di cui sopra risulta avere come scopo principale non la ripartizione dei beni del patrimonio o lo scioglimento del regime patrimoniale, bensì la determinazione del quantum della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi. Una tale disposizione concerne, pertanto, principalmente la successione del coniuge deceduto e non il regime patrimoniale tra coniugi. Di conseguenza, una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale si ricollega alla materia successoria ai fini del regolamento n. 650/2012.

    Infine, come altresì rilevato dall’avvocato generale in particolare al paragrafo 102 delle sue conclusioni, la riconduzione al diritto successorio della quota spettante al coniuge superstite in virtù di una disposizione di diritto nazionale, quale l’articolo 1371, paragrafo 1, del BGB, consente di includere le informazioni relative a detta quota nel certificato successorio europeo, con tutti gli effetti descritti all’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Occorre pertanto constatare che il conseguimento degli obiettivi del certificato successorio europeo sarebbe considerevolmente ostacolato, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, nel caso in cui detto certificato non comprendesse l’informazione completa relativa ai diritti del coniuge superstite concernenti la massa ereditaria

    (v. punti 18, 40, 42-44 e dispositivo)

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