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Document 62016CJ0551

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2018.
    J. Klein Schiphorst contro Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 63 e 64 – Prestazioni di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata.
    Causa C-551/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑551/16

    J. Klein Schiphorst

    contro

    Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep)

    «Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 7, 63 e 64 – Prestazioni di disoccupazione – Disoccupato che si reca in un altro Stato membro – Mantenimento del diritto alle prestazioni – Durata»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2018

    Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Disoccupazione – Disoccupato che si rechi in un altro Stato membro – Mantenimento del diritto alle prestazioni – Termine di tre mesi – Proroga – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Limiti – Misura nazionale che impone all’istituzione competente di rifiutare qualsiasi richiesta di tale proroga tranne in caso di rischio di risultato irragionevole – Ammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, art. 64, § 1, c)]

    L’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone all’istituzione competente di rifiutare, in linea di principio, qualsiasi richiesta di proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi, a meno che detta istituzione ritenga che il rifiuto di tale domanda conduca a un risultato irragionevole.

    A tale riguardo, occorre ricordare che detto regolamento non organizza un regime comune di sicurezza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Tale regolamento lascia pertanto sussistere regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni distinte rispetto alle quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti, o a norma del solo diritto nazionale, oppure del diritto nazionale integrato, se del caso, dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2013, Brey, C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 43, e del 14 giugno 2016, Commissione/Regno Unito, C‑308/14, EU:C:2016:436, punto 67).

    Inoltre, occorre rilevare che, in vigenza del regolamento n. 1408/71, la Corte ha già statuito che il diritto di continuare a ricevere prestazioni di disoccupazione per un periodo di tre mesi contribuisce a garantire la libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 1980, Testa e a., 41/79, 121/79 e 796/79, EU:C:1980:163, punto 14). Orbene, una siffatta conclusione si impone anche per quanto riguarda il regolamento n. 883/2004, dal momento che esso, oltre a garantire l’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione per un periodo di tre mesi, consente inoltre la proroga di tale periodo fino a un massimo di sei mesi.

    Ne consegue che l’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 883/2004 garantisce l’esportabilità delle prestazioni di disoccupazione solo durante un periodo di tre mesi, consentendo tuttavia, in forza del diritto nazionale, la proroga di detto periodo fino a un massimo di sei mesi.

    Per quanto riguarda i criteri in base ai quali l’istituzione competente può prorogare il periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di sei mesi, occorre sottolineare che, quando, come nella presente causa, lo Stato membro interessato si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in fine, del regolamento n. 883/2004, esso è tenuto, in assenza di criteri fissati da tale regolamento, ad adottare, nel rispetto del diritto dell’Unione, misure nazionali che circoscrivono il margine discrezionale dell’istituzione competente, in particolare precisando le condizioni alle quali la proroga del periodo di esportabilità delle prestazioni di disoccupazione oltre i tre mesi e fino a un massimo di sei mesi deve, o meno, essere concessa a un disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione.

    (v. punti 44‑46, 51, 54 e dispositivo)

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