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Document 62016CJ0531

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018.
Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras e „Ecoservice projektai“ UAB.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto – Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale.
Causa C-531/16.

Causa C‑531/16

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

e

«Ecoservice projektai» UAB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto – Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018

  1. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttiva 2004/18–Deposito delle offerte–Presentazione di offerte separate da parte di imprese collegate fra loro–Ammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 2)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttiva 2004/18–Aggiudicazione degli appalti–Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza–Portata–Criteri di selezione e di attribuzione–Obbligo di previa e chiara definizione–Imposizione agli offerenti di un requisito non presente né nel diritto nazionale né nel capitolato d’oneri–Inammissibilità

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttiva 2004/18–Deposito delle offerte–Presentazione di offerte separate da parte di imprese collegate fra loro–Obbligo per le imprese di dichiarare detti rapporti in assenza di un obbligo in tal senso previsto nel diritto nazionale o nel capitolato d’oneri–Insussistenza–Possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di verificare il carattere autonomo e indipendente delle offerte–Presupposti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 2)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni–Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi–Direttive 89/665 e 2004/18–Obbligo per gli Stati membri di prevedere una procedura di ricorso–Regime probatorio–Potere discrezionale degli Stati membri–Limiti–Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività–Valutazione del livello di prova necessario per dimostrare la mancanza di carattere autonomo e indipendente delle offerte presentate da imprese collegate fra loro

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 2; direttiva del Consiglio 89/665, artt. 1, § 1, comma 3, e 2, § 1, b)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 21, 22)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 23)

  3.  L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:

    in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice;

    l’amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all’attribuzione dell’appalto agli offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere.

    (v. punti 26, 40 e dispositivo)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 36‑38)

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