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Document 62016CJ0507

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017.
    Entertainment Bulgaria System EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 e 290 – Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte – Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri – Regime di franchigia d’imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato.
    Causa C-507/16.

    Causa C‑507/16

    Entertainment Bulgaria System EOOD

    contro

    Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia‑grad)

    «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a), articolo 169, lettera a), articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), e articoli 289 e 290 – Detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta o assolta a monte – Operazioni realizzate a valle in altri Stati membri – Regime di franchigia d’imposta nello Stato membro in cui il diritto alla detrazione viene esercitato»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 novembre 2017

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Obbligo di registrazione del destinatario e/o del prestatore di servizi rientranti in una procedura d’inversione contabile – Normativa nazionale che nega al destinatario registrato il diritto a detrarre tale imposta – Ricorrenza dei presupposti sostanziali del diritto a detrazione e registrazione del soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Inammissibilità – Normativa nazionale che nega altresì la detrazione ad un soggetto passivo che beneficia nel suo Stato membro di stabilimento di un regime di franchigia d’imposta – Ammissibilità

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, art. 168, a), 169, a), e 214, § 1, d) e e)]

    La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest’ultimo è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’una o dell’altra delle due fattispecie previste dall’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d’imposta di esercitare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito.

    (v. punto 45 e dispositivo)

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